Dichiarazione fraudolenta, precisazioni di Cassazione

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Il momento costitutivo del disvalore del fatto riconducibile alla fattispecie del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, va individuato nella presentazione di una delle dichiarazioni annuali previste ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 52752 del 19 dicembre 2014.

Nella medesima pronuncia, la Suprema corte ha anche evidenziato come, affinché il reato in esame possa dirsi integrato, è necessario che:

- il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con superamento delle soglie di punibilità;

- sia stata posta in essere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie attraverso l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione;

- il soggetto abbia agito con dolo specifico di evasione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 30 - Per il reato serve la dichiarazione - G.Ne.
  • ItaliaOggi, p. 29 – Dichiarazione fraudolenta su basi solide - Alberici

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