Dichiarazione Iva 2019. Gruppo Iva e passaggio al forfettario tra le indicazioni nel modello

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Dichiarazione Iva 2019. Gruppo Iva e passaggio al forfettario tra le indicazioni nel modello

Il 30 aprile prossimo scadono i termini per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, quest’anno “influenzata” anche dal nuovo obbligo della fattura elettronica tra privati che per alcune transazioni è stato, come noto, anticipato al 1° luglio del 2018.

In merito alla dichiarazione Iva, l’evoluzione normativa prevede che dal 2020 l’Amministrazione finanziaria dovrà trasmettere a tutti i contribuenti le bozze dei registri vendite e acquisti, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Il contribuente potrà convalidare o integrare queste bozze, direttamente o avvalendosi del professionista o del Caf, e potrà essere esonerato dalla tenuta dei registri, tranne nel caso dell’impresa minore che abbia optato nei redditi per il criterio di annotazione Iva.

Tale nuovo meccanismo non è certamente esente da problemi operativi che attengono, ad esempio, alle modalità di caricamento delle operazioni; bisogna, inoltre, considerare l’automatismo del liquidazioni, che non può essere presunto, in quanto bisogna tenere in considerazione le varia limitazioni al diritto di detrazione.

Oltre alla dichiarazione Iva, vi sono altri adempimenti durante l’anno che si incrociano con la stessa dichiarazione, come le liquidazioni trimestrali, lo spesometro (all’ultimo appuntamento) e il nuovo esterometro.

Riguardo alla fatturazione elettronica obbligatoria, questa influenzerà già la dichiarazione Iva 2019 relativamente alle fatture che sono state emesse nel 2018 per gasolio e benzina per autotrazione, per i subappalti, o anche per tutte quelle fatture elettroniche che sono state adottate, in via sperimentale, dai singoli contribuenti.

Relativamente al periodo d’imposta 2018, ai fini Iva, le situazioni da considerare nella dichiarazione Iva possono essere le seguenti:

  • tutte le fatture emesse e ricevute nel 2018 sono analogiche;
  • le fatture dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 sono analogiche e dal 1° luglio sono in parte analogiche e in parte elettroniche.

La presenza di fatture elettroniche determina una perfetta tracciabilità del documento, sia in riferimento alla loro emissione che in riferimento alla loro ricezione. Tale tracciabilità può condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta che, a decorrere dal 24 ottobre 2018 ad opera del D.L. 119/2018, ha nuovamente cambiato le regole.

Si sottolinea in particolare che le fatture elettroniche emesse nel 2018, ricevute nel 2018 e registrate nello stesso anno, sono state detratte, per un soggetto mensile, il 16 gennaio 2019.

Al contrario, per le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019 la detrazione opererà dal mese di ricezione.

Su questo punto, in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la fattura è ricevuta ai primi di marzo la detrazione, a differenza delle fatture 2019, sarà detraibile nel mese di aprile con riferimento a marzo e non a marzo con riferimento febbraio.

Per le fatture emesse e ricevute nel 2018, ma registrate nel 2019, la detrazione dovrà essere esercitata nell’ambito della dichiarazione Iva da presentare entro il 30 aprile 2019.

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