Bonus beni strumentali 4.0: proroga al 31 marzo 2026 e nuove FAQ delle Entrate

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La scadenza del 31 gennaio 2026 ha rappresentato un termine importante per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel corso del 2025. Tale data era infatti prevista, in base alla disciplina attuativa del piano Transizione 4.0, come termine ultimo per l’invio della comunicazione di completamento degli investimenti tramite il portale del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Il rispetto del termine rivestiva un ruolo determinante ai fini del perfezionamento della procedura agevolativa: il mancato invio della comunicazione entro la scadenza comportava la perdita del diritto alla fruizione del credito d’imposta.

Proroga disposta dal decreto direttoriale MIMIT del 28 gennaio 2026

Il quadro normativo è stato modificato dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026, che ha superato la scadenza originaria del 31 gennaio 2026, disponendo una proroga al 31 marzo 2026.

Il decreto interviene sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa:

  • entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.
NOTA BENE: La proroga riguarda, in particolare, gli investimenti agevolati con credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo 7077.

Effetti della proroga

La proroga al 31 marzo 2026 produce effetti rilevanti sul piano operativo e sostanziale:

  • consente alle imprese di completare correttamente la procedura di accesso al credito d’imposta;
  • riduce il rischio di decadenza dal beneficio per il solo mancato rispetto del termine originario;
  • non modifica la natura perentoria della comunicazione di completamento, che rimane un adempimento essenziale per la spettanza dell’agevolazione.

Resta fermo che, anche a seguito della proroga, l’omesso invio della comunicazione di completamento entro il nuovo termine del 31 marzo 2026 determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.

Imprese interessate

La proroga interessa le imprese che:

Per tali soggetti, il 31 marzo 2026 rappresenta il nuovo termine ultimo entro cui adempiere, al fine di salvaguardare il diritto alla fruizione del credito d’imposta.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

Resta fermo che le comunicazioni di completamento devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso:

  • il portale del GSE;
  • la sezione dedicata “Transizione 4.0”;
  • utilizzando i modelli standardizzati messi a disposizione dal Gestore.

Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con quelle indicate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.

Transizione 4.0: tre FAQ “anti-scarto”

A breve distanza dalla proroga dei termini per la comunicazione di completamento disposta dal decreto direttoriale MIMIT del 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio 2026, ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24.

I chiarimenti riguardano, in particolare, la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione. Si tratta di aspetti formali ma decisivi: un’errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e, di conseguenza, ritardi nella fruizione del credito d’imposta.

Le FAQ si riferiscono a tre casistiche distinte, legate all’anno di completamento degli investimenti: 2024, 2025 e 2026.

Investimenti completati nel 2024

Il primo chiarimento riguarda le imprese che hanno completato l’investimento nel 2024, hanno correttamente comunicato il completamento al MIMIT/GSE e hanno iniziato a fruire del credito utilizzando il codice tributo 6936, indicando come anno di riferimento il 2024.

Il dubbio riguarda le quote successive: è possibile indicare un anno diverso (ad esempio il 2025 o il 2026) quando si utilizzano la seconda e la terza quota?

La risposta dell’Agenzia è negativa. In base alla risoluzione n. 25/2024, l’anno di riferimento nel modello F24 deve coincidere sempre con l’anno di completamento dell’investimento, ossia il 2024, anche se le quote vengono utilizzate negli anni successivi.
Pertanto:

  • seconda quota (utilizzabile dal 2025): anno di riferimento 2024;
  • terza quota (utilizzabile dal 2026): anno di riferimento 2024.

Investimenti completati nel 2025

La seconda FAQ affronta il caso più complesso, relativo agli investimenti completati nel 2025, anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi.

La risposta dell’Agenzia distingue due ipotesi:

  • Regime legge n. 178/2020
    Se entro il 31 dicembre 2024:
    • sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • l’ordine è stato accettato dal venditore;
      il credito è utilizzabile con codice tributo 6936, indicando come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027.
  • Regime legge n. 207/2024
    Se gli acconti versati entro il 31 dicembre 2024 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato:
    • il credito è utilizzabile con codice tributo 7077;
    • l’anno di riferimento resta comunque il 2025, quale anno di completamento dell’investimento.

Le stesse regole si applicano anche agli investimenti iniziati e completati interamente nel 2025.

Investimenti completati nel 2026

La terza FAQ riguarda gli investimenti completati nel 2026 e chiarisce quando sia possibile fruire della prima quota già nello stesso anno.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito è utilizzabile se:

  • entro il 31 dicembre 2025 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo;
  • l’ordine è stato accettato dal venditore entro la stessa data;
  • l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026.

In tale ipotesi:

  • prima quota utilizzabile nel 2026;
  • seconda quota dal 2027;
  • terza quota dal 2028;
  • nel modello F24 va indicato il codice tributo 7077 e come anno di riferimento il 2026, da mantenere anche per le quote fruite negli anni successivi.

In assenza di tali condizioni (acconti inferiori al 20%, ordine non accettato o completamento oltre il 30 giugno 2026), il credito d’imposta non è fruibile.

Le tre FAQ del 29 gennaio 2026 assumono particolare rilievo operativo perché chiariscono in modo puntuale le regole di compilazione del modello F24, prevenendo errori formali che possono compromettere, anche solo temporaneamente, la fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0. In un contesto già interessato dalla proroga al 31 marzo 2026 per le comunicazioni di completamento, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rappresentano uno strumento essenziale per consentire alle imprese di utilizzare correttamente il credito senza incorrere in scarti o ritardi.
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