Dichiarazione Iva 2021. Nel modello le sospensioni dei versamenti

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Dichiarazione Iva 2021. Nel modello le sospensioni dei versamenti

È alle porte il termine per inviare la dichiarazione annuale Iva 2021, relativa all’anno 2020. La scadenza, infatti è prevista per il 30 aprile.

Modello Iva 2021. Le novità

Il modello è stato oggetto di approvazione con il provvedimento prot. n. 13095 del 15 gennaio 2021; devono intendersi obbligati tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

A seguito delle varie misure introdotte nel 2020, soprattutto per l’intervenuta pandemia da Covid-19, diverse novità sono contenute nella dichiarazione Iva 2021, tra cui la riduzione dell’aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus.

Rilevante è anche il rigo VA16 che deve essere compilato dai soggetti che hanno deciso di fruire delle sospensioni dei versamenti previste dopo l’affacciarsi della crisi pandemica.

In ogni caso, i soggetti che si sono avvalsi delle sospensioni dei termini degli adempimenti e dei versamenti Iva devono indicare nei quadri VH e VP, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.

La possibilità di sospensione ha dato però luogo a dei problemi: è stato rilevato che nel quadro VL non vi è possibilità di fare il richiamo a tali importi oggetto di sospensione. Ciò comporta che questi vengono equiparati a quelli non effettuati in violazione degli obblighi di legge. Inoltre, la mancata indicazione implica anche limiti all’utilizzo del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il recupero del credito avverrà nel periodo d’imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, mediante la compilazione del quadro VQ.

A tal proposito va segnalata la proposta presentata da Assonime: per evitare che il credito relativo al 2020 resti bloccato, sarebbe utile prorogare, possibilmente al 30 giugno 2021, il termine di presentazione della dichiarazione IVA 20214. Così facendo, i soggetti passivi avrebbero la possibilità di eseguire i versamenti sospesi per il Covid fino alla nuova data.

Non soggiacciono all’adempimento i soggetti che si siano avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione annuale entro il 1° marzo 2021, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno 2020 con la dichiarazione annuale, vale a dire compilando il quadro VP.

Dichiarazione Iva 2021. Presentazione

La finestra per l’invio del modello dichiarativo dell’Iva è stabilita nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

L’invio deve avvenire solamente in via telematica

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • dalle società del gruppo.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

Dichiarazione Iva 2021. Soggetti esonerati

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non opera se il contribuente ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata; se ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche; se ha effettuato acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri Ue, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000.
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