Dichiarazione precompilata: le possibilità per il contribuente

Pubblicato il



Dichiarazione precompilata: le possibilità per il contribuente

Lo scorso 16 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati, il modello 730 precompilato. A quattro anni dalla sua introduzione quest’anno la dichiarazione si presenta con maggiori informazioni che dovrebbero aiutare il contribuente nella sua predisposizione, anche se permangono diverse criticità su determinate informazioni che confluiscono nel modello.

Dal 16 aprile si può tuttavia solo visualizzare e stampare il modello, mentre dal prossimo 2 maggio si potrà intervenire sulla dichiarazione per poi eventualmente trasmetterla con le diverse opzioni a disposizioni del contribuente.

Quest’anno, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un servizio di compilazione assistita per aiutare il contribuente a trasmettere la dichiarazione in autonomia.

Dal prossimo 2 maggio, dunque, il contribuente ha possibilità di modificare o integrare i dati precaricati o inserire quelli eventualmente non presenti nel precompilato. Le modifiche saranno riportate in automatico nei rispettivi righi del modello e riguarderanno per lo più gli oneri che andranno a confluire nel quadro E.

L’Agenzia anche quest’anno ha predisposto il modello Redditi PF 2018 precompilato, questo potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio e fino al 31 ottobre 2018.

 

Sono diversi gli oneri che debuttano nella precompilata, come ad esempio le spese per la frequenza degli asili nido, questi vanno ad aggiungersi agli altri dati che ogni anno vengono comunicati all’Agenzia. Una serie di decreti e di provvedimenti individuano tutte le spese che devono essere comunicate dai vari soggetti, le modalità, nonché i termini di trasmissione.

 

Il contribuente, che vuole operare sulla dichiarazione precompilata, dovrà accedere alla propria dichiarazione dall’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; dopo aver effettuato l’accesso si potrà:

  • visualizzare e stampare il modello;
  • accettare o modificare (dal 2 maggio), anche con integrazione dei dati contenuti nella dichiarazione, ed effettuare l’invio;
  • versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio);
  • indicare le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata;
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata;
  • indicare un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.

 

Quest'anno è possibile compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E.

Per modificare la propria dichiarazione 730, dopo aver visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, si può scegliere tra due modalità di compilazione del quadro E (sezioni I e II):

  • modalità "tradizionale", ossia inserire o rettificare direttamente gli importi degli oneri sostenuti riportandoli nei relativi campi del quadro E;
  • modalità assistita, inserendo nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi.

Il sistema di compilazione assistita può essere utilizzato anche per le spese sostenute per i familiari a carico.

I dati disponibili nel modello precompilato

Per la predisposizione della dichiarazione precompilata (Modello 730) l’Agenzia delle Entrate utilizza:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica (CU), inviata all’Agenzia dai sostituti d’imposta. I dati presenti nella CU riguardano i familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, o dati relativi alle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili comunicati all’Agenzia;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come i dati di terreni e fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come i dati del catasto, gli atti del registro, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il Modello F24.

 

I dati degli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi riguardano:

  • le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • le spese universitarie e relativi rimborsi;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • le spese funebri;
  • le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • le erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • le spese per la frequenza degli asili nido.

 

Nella dichiarazione precompilata, non si troveranno i dati che l'Agenzia ritiene essere non completi o incoerenti. Tali informazioni potranno essere riportate in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati dal contribuente ed eventualmente inseriti in dichiarazione.

 

NB! - La dichiarazione precompilata, potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente che l'ha ricevuta con conseguenze diverse a seconda della scelta.

 

Il contribuente può accedere per operare sulla dichiarazione precompilata dall’area predisposta dall’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale);
  • tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
  • tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato previo conferimento di una apposita delega.

 

Si può inoltre accedere in qualità di erede, di genitore o di tutore. Per poter accedere alla dichiarazione per conto di soggetti sotto tutela o di minori, bisogna recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di tutore o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi la condizione di genitore.

Se si è presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente per conto del figlio minore, si può ottenere l’abilitazione in via telematica senza bisogno di recarsi in ufficio. Si ricorda che tali abilitazioni valgono fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate.

 

Se si accede come erede, dopo essere entrati con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), bisogna indicare a partire dal 2 maggio, il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione.

L'Agenzia mette a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, tranne i dati anagrafici dell’erede e della persona deceduta.

 

E’ importante ricordare che un solo erede può accedere alla dichiarazione precompilata per conto della persona deceduta e il primo che accede inibisce gli altri eredi.

 

Altre modalità di accesso sono:

  • tramite la carta nazionale dei servizi (Cns);
  • con identità digitale Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale)
  • con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa);
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modello Redditi PF precompilato

L'Agenzia ha per il secondo anno predisposto il modello Redditi PF precompilato, inserendo le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Il contribuente potrà completarlo con i dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d'impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.

L'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli documentali ordinari sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche.

 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate

I contribuenti che possono presentare il modello 730 possono scegliere se utilizzare il modello precompilato dall’Agenzia sulla base dei dati in suo possesso o se trasmettere la versione ordinaria.

Ricordiamo che il modello 730 è stato concepito per non effettuare particolari calcoli e, inoltre, presentando il 730 si ottiene l’eventuale rimborso Irpef direttamente nella busta paga o nella rata di pensione a partire dal mese di luglio (per le pensioni a partire dal mese di agosto o di settembre).

In caso di debito Irpef questo potrà essere versato o trattenuto nella busta paga a partire dal mese di luglio (o nella pensione a partire dal mese di agosto o settembre).

 

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio direttamente all’Agenzia delle Entrate o presentato al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta (data posticipata al 9 in quanto il 7 cade di sabato).

 

Presentazione da parte del contribuente

Il contribuente che decide di operare direttamente sul 730 precompilato deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare i dati già presenti nel modello con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se non sono necessarie correzioni o integrazioni, il contribuente lo può accettare e inviare senza modifiche.

 

Se invece alcuni dati della dichiarazione precompilata risultano non corretti o incompleti, il contribuente potrà effettuare modifiche o integrazioni, potrà anche aggiungere un reddito o oneri detraibili e deducibili non presenti.

 

A seguito delle modifiche eventualmente effettuate, verrà elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche.

Dopo aver accettato o modificato il modello 730, questo può essere trasmesso direttamente tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, e a seguito della trasmissione verrà rilasciata una ricevuta di presentazione.

 

I controlli preventivi dell’Agenzia

Il contribuente ha la possibilità di presentare la dichiarazione precompilata (modello 730) direttamente, tramite un sostituto d’imposta, o rivolgendosi presso un Caf o professionista abilitato.

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017, o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, automatizzati o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. E’, inoltre, considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

 

Il rimborso che risulta al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

I controlli possono essere applicati, oltre che alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti o con l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, anche alle dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti abilitati in conseguenza.

 

Presentazione diretta della dichiarazione

In caso di presentazione diretta delle dichiarazioni precompilate, e sottoposte a controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente con un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione, che l’erogazione del rimborso spettante avverrà non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante Modello F24 entro il 30 novembre.

 

Presentazione a un Caf/professionista o al sostituto d’imposta

Se il contribuente si è rivolto ad un Caf o professionista o ha richiesto l’assistenza fiscale al proprio sostituto d’imposta e la dichiarazione 730 è oggetto di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Il Caf/professionista informerà il contribuente relativamente alla erogazione del rimborso.

 

NB! - Il Caf/professionista non deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

 

Accesso alla dichiarazione: quando è necessaria la delega

Nel caso in cui i contribuenti accedono alla dichiarazione precompilata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato, è necessaria per questi ultimi l’acquisizione di una specifica delega del contribuente, contenente le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
  • data di conferimento della delega;
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni relative alla stessa.

 

La delega può essere acquisita, insieme a un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico, tali documenti saranno numerati e annotati in un apposito registro cronologico.

In via sperimentale, i Caf possono accedere ai documenti relativi ai singoli contribuenti in “cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”. Le modalità tecniche d’accesso sono regolate da una convenzione dedicata tra Agenzia e Caf che aderiscono alla sperimentazione e nel rispetto di elevati standard di sicurezza.

I sostituti d’imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi degli incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate.

L’accesso delegato alla dichiarazione precompilata è consentito fino al 10 novembre 2018, dopo una specifica richiesta all’Agenzia tramite file, o via web.

In particolare, nella richiesta tramite file, è stato modificato il riferimento temporale dei dati dichiarativi da indicare per aprire la precompilata su delega del contribuente facendo riferimento, da quest’anno, ai dati dichiarativi dell’anno che precede quello per cui viene richiesta la dichiarazione precompilata e non più il secondo anno precedente.

 

Conguaglio da effettuare risultante nel Modello 730-4

I sostituti d’imposta devono tenere conto del risultato delle dichiarazioni e il relativo debito o credito è aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando anche l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio (o se necessario dei mesi successivi) corrisposti dal sostituto e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

 

Assenza di integrazioni e modifiche

Il modello 730 precompilato può essere, come detto, presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza integrazioni o modifiche che incidano sul risultato.

In questo caso, l’Agenzia non effettua il controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nel modello, se sono stati forniti da soggetti terzi, come ad esempio sugli scontrini della farmacia per le spese mediche o sulle ricevute delle spese universitarie.

La stessa regola vale quando il 730 è presentato (direttamente o con sostituto), con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

 

NB!Rimane comunque il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno ad esempio diritto ai bonus.

 

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente o tramite il sostituto, con modifiche che incidono sul reddito o sull’imposta (ad esempio, per l’inserimento di spese mediche detraibili), l’Agenzia effettua il controllo formale non solo sui dati inseriti, ma anche sugli oneri deducibili o detraibili, trasmessi da soggetti terzi.

Se il 730 precompilato viene presentato tramite un Caf o un professionista, con o senza modifiche, il controllo formale sui suddetti documenti di spesa viene effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi.

Per tutti i modelli 730 trasmessi (precompilati o meno, con modifiche o meno rispetto ai dati forniti dalle Entrate), i Caf o i professionisti abilitati, infatti, devono effettuare la verifica di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. La verifica deve essere effettuata anche sui dati messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.

Per il rilascio del visto di conformità infedele, si applicano ai Caf o ai professionisti le sanzioni amministrative da 258 euro a 2.582 euro.

Inoltre, i Caf o i professionisti devono pagare allo Stato o al diverso ente impositore (Comune o Regione) una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, in base ai controlli automatici delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

 

La dichiarazione rettificativa

Se l’infedeltà del visto non è stata ancora contestata, è possibile trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente (se il contribuente non intende presentarla, «può trasmettere una comunicazione» di rettifica dei dati), per ridurre la responsabilità solo alla sanzione, che comunque è ridimensionata tramite il ravvedimento operoso.

 

Evoluzione dell’assistenza fiscale

Negli anni di introduzione della dichiarazione precompilata, vi è stato un andamento crescente dell’utilizzo del modello predisposto dall’Agenzia, anche se bisogna comunque constatare che ancora la maggior parte delle dichiarazioni sono trasmesse per il tramite degli intermediari.

Tale crescita dell’utilizzo della precompilata dipende quasi certamente dai dati caricati dall’Agenzia sempre in maggior numero e anche dal loro maggiore livello di precisione e attendibilità.

E’ inoltre evidente, ad esempio, che chi non ha spese diverse da quelle già presenti nella dichiarazione, ha sicuramente convenienza a trasmettere direttamente la dichiarazione in quanto non sarà soggetto ai controlli formali sugli oneri precaricati.

Comunque, ancora si è molto lontani dalla fine dell’intermediazione fiscale anche perché bisogna tenere sempre conto delle continue novità a livello normativo che vi sono dietro la dichiarazione (che riguardano, ad esempio, l’introduzione dei nuovi bonus o delle nuove detrazioni), che quanto meno rendono necessaria la presenza di un professionista.

Una considerazione sul futuro dell’assistenza fiscale va fatta alla luce delle future novità in termini di adempimenti fiscali, come ad esempio (ma che non riguarda direttamente il 730) quella della fatturazione elettronica tra i privati, che determinerà sicuramente una rivoluzione nell’ambito degli adempimenti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili è di recente intervenuto sul tema delineando la necessità di un nuovo modello organizzativo dei professionisti a seguito delle varie novità in ambito fiscale.

Il futuro dovrà segnare una tendenza alla riqualificazione dell’attività dei professionisti che devono diventare sempre di più consulenti d’impresa e sempre meno meri esecutori di adempimenti fiscali.

 

Quadro Normativo

D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014

Provvedimento Agenzia Entrate del 9 aprile 2018

Istruzioni ministeriali modello 730/2018

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito