Diffida accertativa, escluse le indennità di maternità e malattia

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Diffida accertativa, escluse le indennità di maternità e malattia

Esclusa la diffida accertativa per le indennità previste in caso di assenza per maternità e malattia. Tuttavia, se non vengono pagate dal datore di lavoro, bisogna seguire la procedura di pagamento diretto da parte dell’INPS.

È questo uno dei punti di maggiore interesse che l’INL ha fornito attraverso quattro Faq pubblicate il 29 aprile 2021, con la nota n. 685.

Diffida accertativa, chi è il debitore?

L’effettivo debitore delle citate indennità, spiega l’INL è direttamente l’INPS, mente il datore di lavoro si limita semplicemente ad anticiparle ai propri dipendenti, operando successivamente il relativo conguaglio, attraverso la contribuzione dovuta.

Diffida accertativa, pagamento diretto

Sul punto, l’INPS ha già chiarito come la corresponsione delle indennità di malattia e maternità siano soggette a pagamento diretto in presenza di determinate ipotesi, ulteriori rispetto a quelle stabilite per legge. Tra queste è prevista proprio l’ipotesi in cui gli ispettori del lavoro accertino e verbalizzino l’messo pagamento delle indennità di maternità e malattia da parte del datore di lavoro.

Diffida accertativa, la sanzione amministrativa

Una condotta che, peraltro, come afferma lo stesso INL, è soggetta a specifica sanzione amministrativa. Inoltre, qualora venga accertata il contemporaneo conguaglio delle indennità in questione con la contribuzione dovuta, senza che le stesse siano state effettivamente erogate ai lavoratori, il datore di lavoro andrà incontro anche alla violazione dell’art. 316-ter cod. pen., il cui trattamento sanzionatorio può anche sfociare su un profilo di rilevanza penale ove si superi la soglia dei 3.999,96 euro.

Infine, l’INL, riprendendo quanto già precisato con la nota n. 1107/2020, puntualizza ancora una volta come, a differenza di quanto accade ai sensi dell’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione del quale il regime di solidarietà si estende a tutta la filiera dell’appalto, il co. 1 dell’art. 12 si limita agli effetti coercitivi della diffida accertativa al solo soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali.

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