Diffida accertativa, niente sconti per le P.A.

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Diffida accertativa, niente sconti per le P.A.

L'ambito di applicazione dell'art. 12, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recentemente riformulato dal Decreto Semplificazioni, è esteso anche alla Pubblica Amministrazione responsabile in solido ex art. 1676, Cod. Civ., rispetto ai crediti maturati dai lavoratori impiegati nell'appalto e sino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore.

I chiarimenti pervengono dalla Direzione centrale coordinamento giuridico dell'INL con la nota 14 gennaio 2021, n. 62, secondo cui, pur dovendosi ritenere esclusa l'applicazione della disciplina della diffida accertativa rispetto alle retribuzioni vantate dai propri dipendenti "diretti", anche in ragione della disciplina speciale per i gravi casi di dissesto finanziario degli Enti pubblici, sussiste la possibilità che il provvedimento amministrativo in trattazione venga comminato nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia chiamata a rispondere in qualità di obbligato in solido con il datore di lavoro privato nell'ambito della tutela civilistica ex art. 1676.

In particolare, ai sensi del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti sono abilitate al c.d. intervento sostitutivo nell'ipotesi in cui si verifichino inadempienza retributive dell'appaltatore nei confronti di lavoratori impiegati nell'appalto. Invero, ai sensi dell'art. 30, comma 6, “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 [ovvero il personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto], il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105”.

In ragione di quest'ultima disciplina - scrive l'INL - è auspicabile che preliminarmente alla notifica della diffida accertativa, la Pubblica Amministrazione venga informata del procedimento affinché possano attivarsi le citate procedure dell'art. 30, comma 6, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dando un termine ragionevolmente contenuto, a seguito del quale verrà adottata la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante.

Sarà, dunque, opportuno che i funzionari dell'INL citino nella predetta informativa l'ammontare complessivo delle retribuzioni dovute a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto, tenendo, altresì, conto che:  

  • la responsabilità della stazione appaltante è limitata all'importo dei lavori affidati;
  • la possibilità della diffida accertativa è circoscritta ai soli lavoratori impiegati dall'appaltatore.
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