Due decisioni pro Srl

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Una sentenza del Tribunale del Capoluogo lombardo, la n. 501 del 18 gennaio 2011, interpreta la norma di cui all’articolo 2394 del Codice civile – dedicata alla Spa - decidendone l’applicazione per via analogica alla Srl, colpita attualmente da un vuoto normativo discendente dalla riforma del diritto societario (Dlgs n. 6 del 2003). Ne consegue che il curatore, in caso di fallimento, è legittimato ad esperire l’azione sociale e l’azione dei creditori anche verso la società a responsabilità limitata e i suoi amministratori, altrimenti si creerebbe una irragionevole sfasatura tra la disciplina della Srl e quella della Spa.

Un decreto del Tribunale di Trieste del 21 gennaio 2011 afferma invece, sempre in tema, che i sindaci di Srl possono, se dinnanzi a serie irregolarità, presentare la denuncia all’autorità giudiziaria. Anche in questo caso, per la decisione il Tribunale ha applicato alla Srl una disposizione dedicata alla Spa, l’articolo 2409 del Codice civile. Dal riformato diritto societario proviene che per l’articolo 2476 il socio può chiedere, dopo aver promosso un’azione di responsabilità sociale verso l’amministratore, la revoca di questi in via cautelare, se abbia prova di “gravi irregolarità nella gestione della società”. Il diritto gli deriverebbe, nel caso della Srl, dalla constatazione che egli dispone di uno strumento meno efficace rispetto al socio delle Spa: l’articolo 2476 non si applica al collegio sindacale, che viene a trovarsi minorato. Per questo, i giudici del Tribunale di Trieste hanno ritenuto ammissibile la presentazione della denuncia del sindaco di Srl all’autorità giudiziaria.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Gli amministratori responsabili come nella spa - Iorio
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 - E i sindaci possono ricorrere ai giudici - Cremasco, Ranocchi

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