Elenchi esperti crisi impresa: chiarimenti Cndcec

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Elenchi esperti crisi impresa: chiarimenti Cndcec

Il 15 luglio 2025 sono stati pubblicati due documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): l'Informativa n. 114/2025 e il Pronto Ordini n. 66/2025, entrambi riguardanti gli elenchi relativi alla composizione negoziata della crisi d'impresa.

Esperti della crisi di impresa: no al componente del collegio sindacale

Il Ministero della Giustizia, con la nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, ha risposto alla richiesta del Consiglio Nazionale riguardo l'ampliamento delle categorie previste nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021.

Il Ministero ha confermato che l'elenco delle esperienze e degli incarichi ritenuti validi per l'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, come stabilito dall'art. 13, comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), rimane ancora valido e applicabile.

In particolare, per quanto riguarda l'incarico di componente del collegio sindacale di una società, le Linee di indirizzo agli Ordini professionali (al punto 7) chiariscono che tale esperienza deve riguardare imprese coinvolte in operazioni di ristrutturazione aziendale che abbiano portato alla conclusione di piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, per le quali non ci sia stata successivamente una sentenza che abbia dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale o confermato lo stato di insolvenza.

Alla luce di quanto sopra, come sottolineato nell'informativa CNDCEC 15 luglio 2025 n. 114, il Ministero della Giustizia ha ribadito che, in base alle attuali Linee di indirizzo e all'art. 13, comma 3 del CCII, non è possibile ampliare, nemmeno in maniera evolutiva, l'elenco delle esperienze ammissibili.

Pertanto, l'esperienza come membro del collegio sindacale di una società che ha richiesto l'accesso alla composizione negoziata non può essere considerata idonea e positivamente valutata per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti.

Esperti nella composizione negoziata: advisor e commissario giudiziale

Nel Pronto Ordini n. 66 del 15 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in risposta a una richiesta dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara, ha fornito chiarimenti su due specifici quesiti riguardanti l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa, come previsto dall'art. 13, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

La domanda riguardava due tipi di incarichi:

  • il ruolo di commissario giudiziale nelle procedure di concordato minore in continuità,
  • quello di advisor per la ristrutturazione di un'impresa agricola, secondo quanto previsto dalla legge 3/2012.

Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero ha confermato che l'incarico di commissario giudiziale in un concordato minore, come disciplinato dall'art. 74 del CCII, è considerato valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti. Questo perché il concordato minore è un istituto simile al concordato preventivo, e le Linee di indirizzo emanate dal Ministero nel 2021 lo riconoscono come un'esperienza valida in ambito di ristrutturazione aziendale e crisi d’impresa.

Tuttavia, per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero ha risposto negativamente. Le Linee di indirizzo specificano che gli incarichi di advisor relativi alla ristrutturazione di un’impresa agricola, ai sensi della legge 3/2012, non sono considerati validi per l’iscrizione nell’elenco degli esperti. La normativa attuale riconosce come validi solo gli incarichi che riguardano istituti previsti dalla legge fallimentare pre-esistente, come la predisposizione di piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti o concordati preventivi.

In sostanza, il Ministero ha chiarito che l'esperienza come commissario giudiziale nel concordato minore è valida ai fini dell'iscrizione, ma gli incarichi di advisor per la ristrutturazione delle imprese agricole secondo la legge 3/2012 non sono ammissibili.
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