Equo compenso avvocati: chiarimenti CNF su ambito applicativo

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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’entrata in vigore, il 7 aprile 2026, della modifica dell’art. 25-bis del Codice Deontologico Forense (CDF), in materia di equo compenso.

L’intervento si inserisce nel quadro applicativo della Legge n. 49/2023 e risponde all’esigenza di delimitare con precisione l’ambito di operatività della disciplina deontologica, evitando interpretazioni estensive non coerenti con il dettato normativo.

Ambito applicativo dell’art. 25-bis CDF: superamento delle interpretazioni estensive  

La modifica approvata con delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026 si è resa necessaria a seguito delle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva evidenziato il rischio di una applicazione generalizzata della norma a tutti i rapporti professionali.

Il CNF chiarisce in modo espresso che i divieti e gli obblighi previsti dall’art. 25-bis CDF si applicano esclusivamente ai rapporti con i soggetti individuati dall’art. 2 della Legge n. 49/2023, ovvero:

  • imprese bancarie e assicurative, comprese società controllate e mandatarie;
  • imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico:
  1. occupano più di 50 dipendenti, oppure
  2. presentano ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • pubblica amministrazione;
  • società a partecipazione pubblica disciplinate.

Ne deriva che la disciplina deontologica sull’equo compenso non trova applicazione nei rapporti con soggetti diversi da quelli sopra indicati, con conseguente esclusione di ogni estensione analogica.

Contenuto della disciplina: divieti, obblighi e sanzioni  

L’art. 25-bis CDF, come modificato, introduce un sistema articolato di regole deontologiche che incidono direttamente sulla determinazione del compenso professionale.

Divieto di compenso non equo  

L’avvocato non può concordare compensi che non risultino:

  • giusti;
  • proporzionati alla prestazione;
  • conformi ai parametri forensi vigenti.

Tale divieto si applica esclusivamente nei rapporti con i soggetti qualificati sopra individuati.

Obbligo di informativa scritta  

Nel caso in cui la convenzione o il contratto siano predisposti dall’avvocato, sussiste l’obbligo di informare il cliente, per iscritto, che:

  • il compenso deve rispettare i criteri di equo compenso;
  • la pattuizione difforme è affetta da nullità.

Regime sanzionatorio  

La violazione delle disposizioni comporta conseguenze disciplinari differenziate:

  • violazione del divieto → sanzione della censura;
  • violazione dell’obbligo informativo → sanzione dell’avvertimento.

Decorrenza della nuova disciplina  

La circolare ricorda che la modifica dell’art. 25-bis CDF è entrata in vigore il 7 aprile 2026, decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Indicazioni operative per gli Ordini e per i professionisti  

Il CNF raccomanda infine ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di assicurare la massima diffusione della circolare e di vigilare sul rispetto delle disposizioni deontologiche.

Per i professionisti, la modifica comporta la necessità di:

  • verificare la qualificazione del cliente ai sensi della Legge n. 49/2023;
  • adeguare i modelli contrattuali e le convenzioni professionali;
  • assicurare il rispetto degli obblighi informativi nei casi previsti;
  • evitare pattuizioni che possano integrare violazioni disciplinari.
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