Esonero contributivo per chi assume donne lavoratrici svantaggiate: le istruzioni

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Esonero contributivo per chi assume donne lavoratrici svantaggiate: le istruzioni

Assunzioni  agevolate di donne lavoratrici svantaggiate. Le eventuali comunicazioni preventive online inviate dai datori di lavoro utilizzando il modulo “92-2012” (presente nel Cassetto previdenziale) e finalizzate alla fruizione dell’incentivo strutturale pari al 50% dei contributi datoriali (articolo 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012) sono valide ed efficaci anche ai fini della fruizione dell’esonero contributivo in misura pari al 100% di cui alla legge di Bilancio 2021 e alla legge di Bilancio 2023.

A renderlo noto è l’INPS nella circolare n. 58 del 23 giugno 2023 in cui, all’indomani dell’avvenuta autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023), l’Istituto fornisce le istruzioni operative per la fruizione degli esoneri contributivi per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e per la gestione degli adempimenti previdenziali ad essi connessi.

Quadro normativo generale e istruzioni di riferimento

Per una panoramica generale, si ricorda innanzitutto che l'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuto, in via transitoria, nella misura del 100% per le assunzioni/proroghe/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate:

  • nel biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. legge di Bilancio 2021);
  • dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (articolo 1, comma 298, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023).

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l’INPS rinvia alla circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e al messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021 per la disciplina di dettaglio.

Alla circolare n. 58 del 23 giugno 2023 è invece affidato il compito di spiegare come fruire della misura agevolativa per il 2023 e, come già abbiamo avuto modo di sottolineare per le assunzioni agevolate di giovani, anche la circolare in oggetto non presenta aspetti novitari.

Illustriamo in modo schematico i contenuti della circolare in parola, rinviando alla scheda operativa aggiornata dello Speciale Assunzioni per i dettagli.

Datori di lavoro beneficiari

L’esonero contributivo:

  • spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
  • non spetta alle pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico, alle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

In via generale, gli esoneri sono riconosciuti per le assunzioni di donne lavoratrici almeno cinquantenni che si trovino in uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o, unitamente ad altri requisiti, alle lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito.

Più nel dettaglio, rientrano nel novero delle donne lavoratrici svantaggiate:

  • le donne con almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • le “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (le aree di residenza sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027). L’INPS sul punto chiarisce che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2023, decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327). La donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elenco del citato decreto;
  • le donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. L’INPS chiarisce che occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Rapporti di lavoro incentivati e durata dell’esonero

L’esonero contributivo spetta:

  • per le assunzioni a tempo determinato per la dura massima di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato per la dura massima di 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Sono ammessi agli incentivi i rapporti di lavoro part-time, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Non sono invece incentivabili i rapporti di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

NOTA BENE: Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Misura

Per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero è concedibile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, limite da ridurre proporzionalmente nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

L’esonero è totale e copre solo la contribuzione datoriale effettivamente esonerabile con esclusione delle contribuzioni minori, delle contribuzioni non previdenziali e di quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, i datori di lavoro avranno diritto alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni generali e specifiche

I datori di lavoro devono risultare in regola con le condizioni generali di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e con l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

NOTA BENE: Si sottolinea che, a differenza di quanto previsto per l’esonero giovanile, l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate non è concedibile se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

In aggiunta, i datori di lavoro sono tenuti a rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 17 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

L’INPS fa presente che l’esonero per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di donne lavoratrici svantaggiate non è strutturalmente cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma se il suo utilizzo non esaurisce l’intera contribuzione datoriale sgravabile, può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è cumulabile invece con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Esposizione in Uniemens

La circolare n. 58 del 2023 si conclude con le istruzioni operative per l’esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.

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