Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

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Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La Legge di bilancio 2017, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Successivamente è riconosciuto un esonero:

  • per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66%;
  • per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50%.

L'esonero spetta anche ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Con circolare dell’11 maggio 2017, l’INPS ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero in questione, soffermandosi su:

  • destinatari del beneficio;
  • misura e durata dell’esonero;
  • cumulo con altri benefici;
  • presupposti del beneficio;
  • procedimento di ammissione al beneficio;
  • fruizione dell’incentivo.

Ammissione al beneficio

Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali – dopo aver effettuato l’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo, accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:

  • Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
  • Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà telematicamente l’avvenuta ammissione al beneficio.

La circolare n. 85/2017 specifica, infine, che nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà anche indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante mentre, in caso di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 maggio 2017 – Bando ISI Agricoltura 2016: download del codice identificativo – Schiavone

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