Fabbricerie e Terzo settore: costituzione del ramo ETS o impresa sociale
Pubblicato il 13 marzo 2026
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Con la nota n. 4027 del 12 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche del Terzo settore – ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per le fabbricerie di costituire un “ramo ETS” oppure un “ramo impresa sociale”, rispettivamente ai sensi:
- dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS);
- dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017 (disciplina dell’impresa sociale).
Il documento ministeriale chiarisce la collocazione delle fabbricerie nel sistema del Terzo settore, delineando le condizioni giuridiche e operative che consentono a tali enti di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o al Registro delle imprese – sezione imprese sociali. La nota affronta inoltre i principali profili relativi alla natura giuridica delle fabbricerie, alla governance del ramo e al trattamento fiscale delle attività svolte.
Cosa sono le fabbricerie
Le fabbricerie sono enti che si occupano dell’amministrazione dei beni delle chiese e della manutenzione degli edifici ecclesiastici.
La definizione normativa è contenuta nell’articolo 15 della legge n. 848/1929, secondo cui sotto il nome di fabbriceria rientrano tutte le amministrazioni che, con varie denominazioni (fabbriche, opere, maramme, cappelle), provvedono:
- all’amministrazione del patrimonio delle chiese;
- alla gestione dei redditi destinati alla manutenzione degli edifici sacri;
- alla cura e conservazione degli immobili ecclesiastici.
Tali attività vengono svolte senza interferire con i servizi di culto, che restano di competenza dell’autorità ecclesiastica.
La disciplina delle fabbricerie è stata confermata dalla legge n. 222/1985, adottata a seguito della revisione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, mentre le disposizioni di dettaglio sono contenute nel D.P.R. n. 33/1987, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di tali enti.
Natura giuridica, composizione e funzioni
Dal punto di vista giuridico, le fabbricerie rappresentano enti di natura privatistica con una disciplina speciale di origine concordataria.
La loro posizione nell’ordinamento è peculiare perché:
- operano in stretta connessione con la Chiesa cattolica;
- svolgono attività che possono avere sia natura religiosa sia natura civile.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la disciplina organizzativa delle fabbricerie deriva dalle norme concordatarie, mentre le attività non direttamente connesse al culto sono soggette alla normativa statale ordinaria.
Composizione dell’organo di governo
Il D.P.R. n. 33/1987 stabilisce la composizione dell’organo di governo delle fabbricerie.
Nelle fabbricerie di maggiori dimensioni l’organo amministrativo è composto da sette membri:
- due nominati dal vescovo diocesano;
- cinque nominati dal Ministro dell’interno, previo parere del vescovo.
Nelle fabbricerie di dimensioni minori l’organo è composto:
- dal parroco o rettore della chiesa;
- da quattro membri nominati dal prefetto, d’intesa con l’autorità ecclesiastica.
Le fabbricerie sono inoltre soggette alla vigilanza dell’amministrazione statale, esercitata tramite le prefetture, in coordinamento con l’autorità ecclesiastica.
Attività svolte dalle fabbricerie e loro qualificazione
Le principali attività delle fabbricerie sono individuate dall’articolo 37 del D.P.R. n. 33/1987 e riguardano:
- la manutenzione e il restauro delle chiese e degli edifici annessi;
- l’amministrazione dei beni patrimoniali destinati alla manutenzione;
- la gestione delle offerte e delle rendite destinate alla conservazione degli edifici;
- l’acquisto e la gestione di arredi, impianti e suppellettili necessari alla chiesa.
In molti casi tali attività assumono una dimensione più ampia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, soprattutto quando gli edifici religiosi presentano rilevante valore artistico o storico.
Proprio per questo motivo, il Ministero del Lavoro evidenzia che alcune attività svolte dalle fabbricerie possono essere ricondotte alla categoria delle attività di interesse generale prevista:
- dall’articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 117/2017;
- dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 112/2017.
Si tratta delle attività relative agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Possibilità di costituire un ramo ETS o impresa sociale
Alla luce di questa qualificazione delle attività svolte, il legislatore ha esteso alle fabbricerie il regime previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, consentendo loro di costituire:
- un ramo ETS, disciplinato dal Codice del Terzo settore;
- un ramo impresa sociale, disciplinato dal d.lgs. n. 112/2017.
Il ramo rappresenta una articolazione organizzativa interna dell’ente, alla quale vengono imputate le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse connesse.
Tale soluzione consente alle fabbricerie di svolgere attività di valorizzazione del patrimonio culturale beneficiando della disciplina del Terzo settore o dell’impresa sociale, pur mantenendo inalterata la loro struttura originaria di ente disciplinato dalla normativa concordataria.
Adesione al Terzo settore è facoltativa
La nota ministeriale precisa un elemento fondamentale: l’istituzione del ramo ETS o del ramo impresa sociale costituisce una scelta libera della singola fabbriceria.
La fabbriceria può decidere autonomamente se:
- mantenere esclusivamente il proprio assetto tradizionale;
- oppure istituire un ramo dedicato alle attività di interesse generale per accedere al regime previsto per gli ETS o per le imprese sociali.
La creazione del ramo rappresenta dunque uno strumento facoltativo di organizzazione delle attività, finalizzato a valorizzare le attività culturali svolte dagli enti ecclesiastici nel rispetto della disciplina del Terzo settore.
Governance del ramo e trattamento fiscale dei proventi e dei costi
La nota ministeriale n. 4027 del 12 marzo 2026 fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla governance del ramo ETS o del ramo impresa sociale e al trattamento fiscale dei proventi e dei costi imputabili alle attività tipiche delle fabbricerie, chiarimenti formulati d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la governance, il Ministero precisa che l’organo amministrativo del ramo non può essere distinto dall’organo di governo della fabbriceria. Poiché le attività di interesse generale imputate al ramo – in particolare gli interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione degli edifici sacri qualificabili come beni culturali – costituiscono una parte rilevante delle attività istituzionali dell’ente, una separazione della governance determinerebbe un sostanziale aggiramento delle regole di origine concordataria che disciplinano l’assetto organizzativo delle fabbricerie. Pertanto, il ramo è amministrato dal medesimo organo di governo dell’ente, composto anche da membri nominati dall’autorità pubblica, senza che ciò comporti una situazione di controllo pubblico ai sensi della normativa del Terzo settore.
Sul piano fiscale e contabile, la nota chiarisce che ai fini della determinazione del risultato economico delle attività del ramo devono essere considerati:
- tra i componenti positivi di reddito, i proventi derivanti dalla gestione e valorizzazione dei beni culturali amministrati dalla fabbriceria, ad esempio i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti per la visita dei complessi monumentali;
- tra i componenti negativi, i costi sostenuti per la manutenzione e il restauro degli edifici sacri e degli immobili annessi, nonché gli oneri connessi all’amministrazione del patrimonio e gli eventuali costi del personale impiegato nelle attività di gestione e valorizzazione.
Tali componenti devono essere imputati secondo il principio di competenza economica, in base al quale proventi e costi devono essere rilevati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 2423-bis del codice civile e dalle regole fiscali di derivazione dal bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR.
Diversamente, le spese relative alle attività di culto e di ufficiatura non possono essere considerate costi inerenti alle attività del ramo ETS o del ramo impresa sociale e non risultano quindi deducibili rispetto ai proventi delle attività di interesse generale. Tali spese costituiscono infatti erogazioni destinate ad attività esterne al ramo, pur essendo ammesse nei limiti previsti dalla normativa concordataria e senza configurare una distribuzione indiretta di utili.
Nel complesso, i chiarimenti ministeriali delineano un quadro applicativo che consente alle fabbricerie di organizzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale secondo le regole del Terzo settore o dell’impresa sociale, garantendo al contempo il rispetto delle peculiarità istituzionali e organizzative proprie di tali enti.
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