Fatture annotate dall’acquirente? Condanna per falsa fatturazione annullata

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Fatture annotate dall’acquirente? Condanna per falsa fatturazione annullata

La Corte di cassazione, con sentenza n. 30159 depositata il 15 giugno 2017, ha ribaltato la condanna impartita dai giudici di merito all’amministratore di una Srl per diversi reati, tra i quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società.

L’imputato aveva impugnato la sentenza a lui sfavorevole evidenziando, sul punto, che le fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti erano state debitamente registrate dal cliente finale ed erano state pagate mediante bonifici ed assegni.

Inoltre – aveva dedotto - la rilevata assenza di documenti di trasporto dei materiali venduti (materiali ferrosi), costituenti l’oggetto delle fatture contestate, era spiegabile dal fatto che la Srl dallo stesso amministrata aveva agito, sostanzialmente, quale mediatore, reperendo il materiale suddetto e facendolo poi consegnare direttamente al cliente finale per la relativa trasformazione, senza oneri di stoccaggio e trasporto e, quindi, senza l’emissione dei relativi documenti di trasporto.

Rilevanza dell’annotazione delle fatture e del regolare pagamento

Con riferimento a questo specifico capo d’accusa, la Suprema corte ha accolto le ragioni del ricorrente rilevando che la Corte d’appello, pur in presenza di elementi significativi, aveva svalutato il dato, ritenuto di “indubbio rilievo”, costituito dalla annotazione delle fatture ritenute inesistenti nella contabilità della società acquirente e del pagamento regolare delle medesime.

Detta circostanza, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituiva elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata, circostanza determinante che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare.

E ancora, in mancanza di indicazioni circa elementi ulteriori, appariva dunque illogico il rilievo attribuito dai giudici di merito alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per l’anno di riferimento, ai mancati versamenti di imposta, alla irregolare tenuta della contabilità e alla mancanza di contratti, posto che da tali circostanze non derivava, necessariamente, l’inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla società.

Difatti – si legge nelle conclusioni della sentenza n. 30159/2017 - le eventuali irregolarità nella amministrazione non potevano determinare, di per sé, l’inesistenza delle operazioni.

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