Ferie non godute - Contribuzione INPS, UNIEMENS e Sanzioni

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I datori di lavoro devono assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale il residuo ferie non godute dai dipendenti il cui termine di godimento risulti scaduto. Per previsione legale (art. 10 del D.lgs. 66/2003) la scadenza delle ferie ricorre al termine del 18^ mese successivo alla fine dell'anno di maturazione, ossia al 30 giugno del secondo anno successivo, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale o aziendale alla quale è consentito l'intervento in deroga. Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore ed egli potrà goderne anche in un momento successivo alla scadenza, in occasione del quale il datore lavoro sarà tenuto a ricalcolare la contribuzione facendo riferimento alla retribuzione corrente e a recuperare quanto già versato indicando specifiche informazioni sulla relativa denuncia UNIEMENS.
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