Fissati i criteri per i licenziamenti collettivi

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La Corte di Cassazione è intervenuta con due pronunce per far chiarezza sulle procedure di licenziamento collettivo e la conseguente messa in mobilità dei lavoratori; istituti molto utilizzati dai datori di lavoro in questi periodi di crisi.

La Corte con il suo intervento ha tentato di fissare alcuni punti fermi sui requisiti, sui criteri di scelta e sul numero minimo di lavoratori che si possono licenziare.

Con la pronuncia n. 2734 dell’8 febbraio 2010, i Supremi giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento anche di un solo lavoratore (senza il rispetto del requisito numerico dei cinque lavoratori da licenziare nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia), in seguito alla messa in mobilità del personale in esubero da parte di una azienda che ha fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria. Ciò in quanto un imprenditore ammesso alla Cigs, nel caso in cui non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale in esubero senza essere vincolato al requisito numerico previsto per le procedure collettive di mobilità.

Pertanto, la Corte - richiamando l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 223/1991 che, appunto, non prevede alcun vincolo numerico nei licenziamenti, a differenza di quanto previsto dall'articolo 24 della stessa Legge, che si riferisce alle imprese che procedono alla riduzione collettiva del personale senza una preventiva procedura di Cigs - ammette che possa essere licenziato anche un solo lavoratore.

Con la pronuncia n. 3603 del 16 febbraio 2010, invece, i giudici di merito fissano alcune regole per consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni coinvolte, di verificare se la procedura di licenziamento collettivo sia stata assolta correttamente.

Secondo la Corte, dunque, i criteri di scelta del personale da collocare in mobilità devono essere indicati in maniera completa e chiara nella comunicazione di cui all’articolo 4 della Legge n. 223/1991. Non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare.

Nello specifico, infatti, vi sono dei requisiti minimi da rispettare: non può essere posta in mobilità una quota di manodopera femminile superiore alla percentuale delle lavoratrici impiegate; si deve tener conto dei carichi di famiglia, anzianità e delle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.

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