Assegno di integrazione salariale: uniformati i codici Uniemens

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Con il messaggio del 22 marzo 2024 n. 1217, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens in merito all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, compresa la causale “contratto di solidarietà”.

Modalità operative

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, attualmente i soggetti interessati devono utilizzare il <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previsti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.

Il medesimo codice è richiesto anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con causale “contratto di solidarietà”.

Si precisa che i datori di lavoro, autorizzati alle integrazioni salariali sopra indicate, devono utilizzare il codice conguaglio “L002”.

Nuovi codici operativi

A partire dal periodo di competenza aprile 2024, il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non potranno più essere più utilizzati nelle denunce mensili.

A decorrere dalla predetta data deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

Per esporre l’importo conguagliato il codice da utilizzare è quello già in uso “L001”, diversamente per il versamento del contributo addizionale dovrà essere utilizzato il codice causale “A101”.

NOTA BENE: Rimangono esclusi dalle nuove modalità operative, il Fondo di solidarietà per le attività professionali e il Fondo bilaterale per il settore dei servizi ambientali.

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