Fondo di garanzia per le PMI: modifiche dal 1° ottobre 2019

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Fondo di garanzia per le PMI: modifiche dal 1° ottobre 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico interviene sul Decreto Interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo PMI, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. Le modifiche, in particolare, riguardano l’art. 7 che disciplina la garanzia diretta la quale è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

L’intervento, operativo dal 1° ottobre 2019, si è avuto con il Decreto 21 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2019 – recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. n. 662/1996, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

Fondo di garanzia per le PMI: cos’è

Il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito con l’art. 2, co. 100 della L. n. 662/1996, ha l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Fondo di garanzia per le PMI: le novità

Il Decreto 21 giugno 2019 prevede, in alternativa alla concessione della garanzia diretta concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, che la garanzia possa essere concessa a copertura integrale. Ciò vale esclusivamente qualora la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.

La garanzia sulla tranche junior del portafoglio, rilasciata a valere su risorse comunitarie, non può superare:

  • l'8,75% della quota, pari all'80%, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero;
  • il 10%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Infine, laddove i soggetti richiedenti dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5% della pertinente misura di copertura riconosciuta.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 13 maggio 2019 - Fondo di garanzia Pmi. Misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio – Pichirallo

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