Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

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Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

Con circolare n. 160 del 31 ottobre 2017, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate dal D.I. n. 97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con riguardo sia alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia alla cessazione della stessa.

Criteri di priorità e tetto aziendale

Il nuovo art. 6 bis del D.I. n. 86985/2015 stabilisce che:

  • l'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni di assegno ordinario e, in secondo luogo, su quelle relative alle prestazioni integrative alla NASpI, di assegno straordinario e di formazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione. Ai fini della collocazione temporale dell’anno entro il quale rilevare la contribuzione ordinaria dovuta, stante la valutazione delle istanze su base trimestrale da parte del Comitato, in analogia con quanto previsto dagli altri fondi di solidarietà, per anno precedente si intende l’anno che decorre dal terzo mese precedente la data di presentazione della domanda. Con riferimento, invece, agli importi da dedurre dal tetto aziendale nel biennio precedente la prestazione, inteso come biennio precedente la data di presentazione della domanda, in relazione a quanto già erogato con riguardo al contributo ordinario, dovranno essere dedotti esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni di assegno ordinario e non anche gli importi erogati a titolo di prestazioni integrative.

Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.

Il contributo dovrà essere computato sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.

Le modalità di richiesta e di recupero della contribuzione straordinaria saranno comunicate con successivo messaggio.

Domanda

L’istanza di accesso all’assegno integrativo deve essere presentata telematicamente alla sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

La domanda deve contenere:

  • i dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante;
  • la dichiarazione d’impegno al versamento del contributo straordinario a carico dell’azienda;

Alla domanda vanno allegati l’accordo sindacale o la comunicazione sindacale nonché la lista con i dati analitici dei lavoratori coinvolti.

La circolare INPS n. 160/2017 rinvia a successiva circolare le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 gennaio 2017 – Trasporto pubblico Assegno ordinario - Schiavone

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