Fotovoltaico. Cumulabile la tariffa agevolata con la detassazione ambientale

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Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012 (noto anche come “Quinto Conto Energia) definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica.

Il provvedimento prevede un aumento del budget di spesa per il fotovoltaico di 200 milioni di euro annui, una semplificazione delle procedure di iscrizione ai registri per l’ottenimento degli incentivi statali al fotovoltaico, e un innalzamento delle soglie di accesso ai registri per le categorie di impianti rilevanti. Sono inoltre, riconosciuti dei premi per coloro che installano impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture di amianto.

L’esplicitazione più importante contenuta nel nuovo Dl sviluppo del 5 luglio 2012 (articolo 19) è che vi è cumulabilità della “tariffa incentivante” per la produzione di energia elettrica da fonte solare riconosciuta dal GSE con la cosiddetta “Tremonti ambiente”: agevolazione di cui all’articolo 6 commi 13-19 della legge n. 388/2000. Il tutto però ad una condizione.

Infatti, avallando alcuni orientamenti provenienti da Assonime (approfondimento 8/2011), il legislatore ha ora sciolto alcuni dubbi al riguardo, chiarendo in modo definitivo la natura “ambientale” dell’investimento in fotovoltaico e ribadendo la possibilità di cumulo della “tariffa incentivante” con altre forme di incentivazione a condizione, però, che gli incentivi fruiti non eccedano il 20% del costo dell’investimento. In caso contrario, le imprese che hanno superato tale soglia incorrerebbero nel rischio di perdita del beneficio della tariffa incentivante.

Dal momento che la legge Tremonti ambiente è stata abrogata dall’articolo 23 del Dl n. 83/2012, per il futuro il problema della suddetta cumulabilità non si pone. Resta da disciplinare ora solo la questione del cumulo degli investimenti effettuati entro la data del 26 giugno 2012 (entrata in vigore del Dl 83/2012). Secondo Assonime, per esempio, i costi sostenuti per gli investimenti ambientali realizzati entro tale data possono ancora fruire dell’agevolazione, ma sempre nel rispetto delle condizioni ora poste dal decreto 5 luglio 2012.
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