Giudici degli stati membri e potere di verifica della regolare esecuzione dei provvedimenti

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Con decisione del 14 gennaio 2010 nella causa C-233/08, la Corte di giustizia ha precisato che, in linea di principio, non compete ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita di verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo azionato. Tuttavia, qualora il giudice venga adito a mezzo di ricorso in cui si contesti la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, lo stesso ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro. E' questa – spiegano i giudici europei – l'esatta interpretazione dell'articolo 12, n. 3, della Direttiva del Consiglio 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, per come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2001/44/CEE.
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