Giudizio abbreviato. La pena da applicare è quella prevista dalla legge vigente al momento della scelta del rito

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Per la Corte di cassazione, Sezioni unite penali - sentenza n. 34233 del 7 settembre 2012 -, per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo, la pena che va inflitta all’esito del giudizio abbreviato è “quella prevista dalla legge vigente al momento della richiesta di accesso a tale rito semplificato”.

Ne consegue che, qualora tale scelta processuale intervenga nel vigore dell’articolo 7 Decreto legge n. 341 del 2000, “è la sanzione da tale norma prevista che deve essere legittimamente applicata ed eseguita”. Ed infatti, l’eventuale legge intermedia più favorevole non può essere applicata se durante la sua vigenza non sia stato chiesto l’accesso al rito speciale, ma tale ultima scelta processuale “sia intervenuta soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cassazione, p. 27 - No alla legge più favorevole se successiva – Maciocchi

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