Giustizia tributaria: la presidenza invita a sospendere

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Con delibera n. 122 del 2010, il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria ha invitato i presidenti delle commissioni tributarie, in presenza di specifiche istanze dei contribuenti, a procedere all'applicazione del disposto di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto legislativo 546/1992, in base al quale, in caso di eccezionale urgenza, il presidente dispone la provvisoria sospensione dell'esecuzione degli atti fino alla pronuncia del collegio. Nell'esortazione del Consiglio di presidenza viene auspicato che la sospensione dell'esecutività sia applicata a tutti i casi in cui l'udienza non possa essere fissata entro i 60 giorni dalla notifica della cartella al contribuente.

Con tale delibera si vuole ovviare al problema che scaturisce quando, nonostante il contribuente abbia fatto richiesta di sospensiva, trascorrono più di 60 giorni prima dell'udienza stessa con la conseguenza che, poiché risulta scaduto il termine senza una decisione sul punto, la società di riscossione procede comunque all'esecuzione, vanificando di fatto anche un eventuale e successivo provvedimento di sospensione del giudice.

Nel testo, tuttavia, non viene chiarito se il detto potere spetti al presidente della commissione o anche a quello della sezione, né se la sospensiva possa essere discussa anche sulla base di un semplice avviso di accertamento.
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