Gratuito patrocinio: al via la compensazione dei crediti 2026
Pubblicato il 09 aprile 2026
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Fino al 30 aprile 2026 è possibile esercitare l’opzione di compensazione dei crediti degli avvocati maturati per il patrocinio a spese dello Stato con imposte, tributi e contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, nell’ambito della prima finestra temporale annuale.
Compensazione crediti gratuito patrocinio: scadenza prima finestra 30 aprile 2026
Gli avvocati titolari di crediti derivanti dal gratuito patrocinio possono, infatti, avvalersi della compensazione nelle finestre temporali previste dalla normativa:
- dal 1° marzo al 30 aprile;
- dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.
Inquadramento normativo e ambito applicativo
La disciplina della compensazione, si rammenta, è stata ampliata dall’art. 1, comma 860, Legge di bilancio 2023, che ha modificato l’art. 778, Legge n. 208/2015, estendendola ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
La misura include anche gli avvocati in regime forfettario e si applica agli studi associati, senza limitazioni soggettive.
Crediti compensabili e vantaggi finanziari
Rientrano nella compensazione i crediti per:
- spese;
- diritti;
- onorari;
maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e non ancora liquidati, neppure in parte.
Tali crediti possono essere utilizzati per compensare:
- imposte e tributi (inclusa IVA);
- contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
Un elemento di particolare interesse riguarda la determinazione dell’importo compensabile, che avviene al lordo delle somme, senza applicazione della ritenuta d’acconto del 20%. Tale meccanismo consente una maggiore efficienza finanziaria per il professionista.
Procedura operativa: fasi e adempimenti
L’accesso alla compensazione richiede il rispetto di una procedura articolata, che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:
- Verifica dello stato della fattura
- La fattura deve risultare nello stato di “Lordo Esecutivo” nel sistema SIAMM (Sistema Informativo Amministrativo del Ministero della Giustizia).
-
Registrazione nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)
- Il credito deve essere inserito nella piattaforma PCC gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
-
Accreditamento alla piattaforma
- Per il primo accesso è necessario ottenere le credenziali tramite il Funzionario delegato alle spese di giustizia, per il tramite dell’Ufficio territoriale della Ragioneria dello Stato, mediante PEC.
-
Ammissione alla compensazione
- La PCC comunica:
-
- al professionista l’importo disponibile;
- all’Agenzia delle Entrate i crediti compensabili;
- al Tribunale i dati necessari a evitare duplicazioni di pagamento.
-
Utilizzo tramite modello F24
- La compensazione avviene esclusivamente tramite F24 WEB, accessibile dai servizi Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni nel corso dell’anno.
Codici tributo Cassa Forense
Per la compensazione dei contributi previdenziali è necessario utilizzare i seguenti codici (codice ente 0013):
-
E100: contributo soggettivo minimo
-
E101: contributo maternità
-
E102: contributo soggettivo autoliquidazione
-
E103: contributo integrativo autoliquidazione
-
E104: riscatto previdenziale
-
E105: integrazione contributo minimo
-
E106: interessi su integrazione
Si segnala che la Forense Card non è utilizzabile per i pagamenti tramite F24, ma esclusivamente per il circuito pagoPA.
Criticità operative e raccomandazioni
Ai fini di una corretta gestione della procedura, è opportuno considerare alcuni aspetti operativi:
- le fatture ammesse in compensazione non possono essere successivamente richieste a pagamento;
- il requisito della mancata liquidazione deve permanere anche dopo l’ammissione;
- la sincronizzazione dei dati tra sistemi richiede 24–48 ore, pertanto è sconsigliato operare a ridosso della scadenza del 30 aprile.
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