Gratuito patrocinio: al via la compensazione dei crediti 2026

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Fino al 30 aprile 2026 è possibile esercitare l’opzione di compensazione dei crediti degli avvocati maturati per il patrocinio a spese dello Stato con imposte, tributi e contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, nell’ambito della prima finestra temporale annuale.

Compensazione crediti gratuito patrocinio: scadenza prima finestra 30 aprile 2026

Gli avvocati titolari di crediti derivanti dal gratuito patrocinio possono, infatti, avvalersi della compensazione nelle finestre temporali previste dalla normativa:

  • dal 1° marzo al 30 aprile;
  • dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.
NOTA BENE: Per la prima finestra temporale del 2026, il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione resta fissato al 30 aprile 2026.

Inquadramento normativo e ambito applicativo  

La disciplina della compensazione, si rammenta, è stata ampliata dall’art. 1, comma 860, Legge di bilancio 2023, che ha modificato l’art. 778, Legge n. 208/2015, estendendola ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.

La misura include anche gli avvocati in regime forfettario e si applica agli studi associati, senza limitazioni soggettive.

Crediti compensabili e vantaggi finanziari  

Rientrano nella compensazione i crediti per:

  • spese;
  • diritti;
  • onorari;

maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e non ancora liquidati, neppure in parte.

Tali crediti possono essere utilizzati per compensare:

  • imposte e tributi (inclusa IVA);
  • contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.

Un elemento di particolare interesse riguarda la determinazione dell’importo compensabile, che avviene al lordo delle somme, senza applicazione della ritenuta d’acconto del 20%. Tale meccanismo consente una maggiore efficienza finanziaria per il professionista.

Procedura operativa: fasi e adempimenti  

L’accesso alla compensazione richiede il rispetto di una procedura articolata, che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

  1. Verifica dello stato della fattura
  • La fattura deve risultare nello stato di “Lordo Esecutivo” nel sistema SIAMM (Sistema Informativo Amministrativo del Ministero della Giustizia).
  1. Registrazione nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

  • Il credito deve essere inserito nella piattaforma PCC gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  1. Accreditamento alla piattaforma

  • Per il primo accesso è necessario ottenere le credenziali tramite il Funzionario delegato alle spese di giustizia, per il tramite dell’Ufficio territoriale della Ragioneria dello Stato, mediante PEC.
  1. Ammissione alla compensazione

  • La PCC comunica:
    • al professionista l’importo disponibile;
    • all’Agenzia delle Entrate i crediti compensabili;
    • al Tribunale i dati necessari a evitare duplicazioni di pagamento.
  1. Utilizzo tramite modello F24

  • La compensazione avviene esclusivamente tramite F24 WEB, accessibile dai servizi Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni nel corso dell’anno.

Codici tributo Cassa Forense  

Per la compensazione dei contributi previdenziali è necessario utilizzare i seguenti codici (codice ente 0013):

  • E100: contributo soggettivo minimo

  • E101: contributo maternità

  • E102: contributo soggettivo autoliquidazione

  • E103: contributo integrativo autoliquidazione

  • E104: riscatto previdenziale

  • E105: integrazione contributo minimo

  • E106: interessi su integrazione

Si segnala che la Forense Card non è utilizzabile per i pagamenti tramite F24, ma esclusivamente per il circuito pagoPA.

Criticità operative e raccomandazioni  

Ai fini di una corretta gestione della procedura, è opportuno considerare alcuni aspetti operativi:

  • le fatture ammesse in compensazione non possono essere successivamente richieste a pagamento;
  • il requisito della mancata liquidazione deve permanere anche dopo l’ammissione;
  • la sincronizzazione dei dati tra sistemi richiede 24–48 ore, pertanto è sconsigliato operare a ridosso della scadenza del 30 aprile.

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