Gratuito patrocinio in cassazione. Chi provvede a liquidare le spese?

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Gratuito patrocinio in cassazione. Chi provvede a liquidare le spese?

A chi spetta, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa a gratuito patrocinio?

E a chi spetta, in questi casi, l’emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della stessa parte civile?

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha fatto chiarezza in ordine a questi due interrogativi con sentenza depositata ieri, 12 febbraio 2020, la n. 5464.

Alla Cassazione la condanna generica, al giudice la liquidazione

Gli Ermellini, nel rispondere, hanno formulato apposito principio di diritto, specificamente riferito al giudizio davanti alla Corte di legittimità.

In particolare, hanno precisato che:

  • spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’articolo 541 del Codice di procedura penale, alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  • spetta, invece, al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese, mediante l’emissione del decreto di pagamento di cui agli artt. 82 e 83 del DPR n. 115/2002.
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