Gratuito patrocinio, nessuna deroga sulla liquidazione delle spese

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Gratuito patrocinio, nessuna deroga sulla liquidazione delle spese

La determinazione delle spese legali non presenta eccezioni nemmeno quando la parte vincitrice beneficia del gratuito patrocinio; in tali circostanze, infatti, il giudice civile segue i criteri standard di liquidazione, anche se lo Stato eroga al legale dell'indigente una retribuzione ridotta della metà.

Giudizio civile: liquidazione delle spese in caso di ammissione al gratuito patrocinio

E' quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, nell'occuparsi del trattamento delle spese legali per beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

La Consulta, in particolare, ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Cagliari in riferimento all’art. 133, comma 1, del DPR n. 115/2002, a mente del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Gratuito patrocinio a supporto dei cittadini non abbienti

Il patrocinio a spese dello Stato, si rammenta, è un supporto legale garantito ai cittadini non abbienti, permettendo loro di accedere alla giustizia senza il peso finanziario delle spese legali.

La sentenza ha preso in esame un caso che riguardava un conflitto tra un individuo e l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), in cui la questione principale era se il soccombente dovesse coprire integralmente le spese processuali nonostante il patrocinio a spese dello Stato della controparte vincitrice.

Corte costituzionale: applicazione standard per gli ordinari criteri di liquidazione

La Corte, valorizzando principi di equità, ha chiarito che i criteri ordinari di liquidazione delle spese devono essere applicati anche quando la parte vincitrice è assistita da gratuito patrocinio.

Il patrocinio a spese dello Stato - si legge nella decisione - stabilisce una relazione diretta tra lo Stato e l'avvocato del beneficiario, escludendo le altre parti del processo da questo legame.

Di conseguenza, l'uso dei criteri standard di liquidazione non comporta, per la parte soccombente, una ulteriore decurtazione patrimoniale, significativa rispetto a quella che avrebbe affrontato se la controparte non avesse beneficiato del gratuito patrocinio.

Diversamente opinando, si arriverebbe a conferire un vantaggio patrimoniale ingiustificato alla parte soccombente, semplicemente perché l'avversario è indigente e lo Stato assume l'onere del suo patrocinio, anche tramite le imposte generali.

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