Docenti scolastici e universitari: quali percorsi formativi per la sicurezza sul lavoro?

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L’Università degli Studi di Udine ha chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di chiarire a quali percorsi formativi debbano accedere i docenti (scuole e Università), con particolare riferimento alla possibilità che il personale non esposto a rischio medio o alto frequenti i corsi per rischio basso, fermo restando che contenuti e durata della formazione devono sempre discendere dall’esito della valutazione dei rischi (DVR) effettuata dal datore di lavoro.

L’Interpello n. 1/2025 si colloca nell'ambito del nuovo quadro regolatorio dettato dall’Accordo Stato‑Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che:

  • abroga gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016;
  • ridefinisce durate minime e contenuti della formazione dei lavoratori (4, 8 o 12 ore) in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, richiamando la classificazione ATECO 2007 (Allegato IV) come riferimento di base;
  • conferma e puntualizza le “condizioni particolari” che consentono, in presenza di specifici presupposti, l’accesso ai corsi per rischio basso anche in settori classificati diversamente.

Quesito posto

L’Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.

In particolare, viene chiesto di chiarire se, per il personale docente che non svolge mansioni tali da esporlo a rischio medio o alto, sia possibile frequentare i corsi individuati per il rischio basso, restando inteso che contenuti e durata della formazione sono subordinati alla valutazione dei rischi del datore di lavoro.

Quadro normativo richiamato

Art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro assicura una formazione sufficiente e adeguata, con riferimento ai rischi delle mansioni, ai possibili danni e alle misure/procedure di prevenzione e protezione proprie del settore/comparto.

Accordo Stato‑Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025

  • Parte II – Punto 2.1 “Corso per lavoratori”: la formazione specifica è riferita ai rischi individuati dal DVR, mira ai rischi insiti nelle mansioni e ha durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e delle misure/procedure tipiche del settore/comparto; il riferimento alla classificazione ATECO 2007 è usato per la durata minima.
  • Parte II – Punto 2.1.1 “Condizioni particolari”: i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso; resta fermo l’obbligo di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze del DVR.
  • Parte IV – Punto 1.2: nell’analisi dei fabbisogni formativi, il soggetto formatore opera di concerto con i datori di lavoro.

Classificazione ATECO 2007 – Allegato IV (Accordo 59/CSR/2025)

Il settore Istruzione (Sezione P, codice 85) è classificato a rischio medio, con conseguente durata minima della formazione specifica pari ad almeno 8 ore in via generale.

Accordo 25 luglio 2012 – Linee applicative (Rep. atti n. 153/CSR)

Chiarisce il principio generale per cui, ove in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio, la “classificazione” dei lavoratori può basarsi sulle attività concretamente svolte e sulle risultanze del DVR (es.: addetti d’ufficio o lavoratori che non frequentano reparti produttivi possono essere considerati rischio basso anche in settori a diverso inquadramento ATECO).

Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013

La formazione, che deve essere “sufficiente e adeguata”, va riferita all’effettiva mansione considerata in sede di DVR; la durata può prescindere dal codice ATECO dell’azienda.

Valutazioni della Commissione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che il personale docente che – sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro – svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza progettati per la categoria di rischio basso.

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