I lavoratori cassaintegrati ammessi ai progetti di formazione e riqualificazione del personale

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L’Inps, con il messaggio n. 20810 del 6 agosto 2010, ribadisce che nell’ambito delle nuove misure volte al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, “al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento”.

Rientrano nei suddetti progetti di riqualificazione e formazione del personale i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria; i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo con il ministero del Lavoro e con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria.

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