Il concetto di unità produttiva per la fruizione degli ammortizzatori sociali

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Il concetto di unità produttiva per la fruizione degli ammortizzatori sociali

La valorizzazione obbligatoria nel flusso UniEmens delle unità produttive, che assume rilevanza ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, è stata oggetto di recenti provvedimenti di prassi, che hanno precisato proprio il concetto stesso di unità produttiva.

La compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive.

 

Ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali assume rilevanza il concetto di “unità produttiva” che va valorizzato dai datori di lavoro in UniEmens.

ATTENZIONE

Il concetto di unità produttiva assume rilievo ai fini della fruizione delle integrazioni saliari:

  • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
  • per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
  • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
  • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

 

Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015:

“L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti”.

 

Quindi, in definitiva, come riassunto dal messaggio INPS n. 1444 del 31 marzo 2017, costituisce “unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (INPS, circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, circ. n. 56/2017):

  • risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
  • è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;
  • ha maestranze adibite in via continuativa.

ATTENZIONE

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (INPS, circ. n. 139/16).

Si evidenzia, inoltre, che non sussiste l’obbligo di allegare il contratto di appalto.

Le disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini si applicano anche alle aziende di impiantistica industriale si applicano per l’individuazione delle unità produttive.

 

L’autocertificazione

Le aziende devono autocertificare l’autonomia sotto la loro responsabilità e, come specificato nella circolare INPS n. 9/2017, in tal modo dichiarano che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

ATTENZIONE

Atteso che nella prassi INPS da ultimo riferita al concetto di “unità produttiva” è utilizzata la congiunzione disgiuntiva, si ritiene che l’autonomia finanziaria e quella tecnico funzionale siano alternative, potendo comunque anche essere presenti congiuntamente.

 

Unità produttiva/unità operativa

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 3 aprile 2017, ha evidenziato che il concetto di “unità operativa” e quello di “unità produttiva” non sono perfettamente sovrapponibili in quanto:

  • l’unità operativa, pur non avendo le caratteristiche dell’autonoma fisionomia come l’unità produttiva, deve essere sempre censita ai fini della gestione degli obblighi contributivi anche qualora non venga assegnata una nuova posizione contributiva;
  • l’unità produttiva va censita e valorizzata nel flusso UniEmens solo qualora l’articolazione aziendale presenti autonoma fisionomia.

ATTENZIONE

Può accadere che la particella aziendale, diversa dalla sede principale, sia, contemporaneamente, unità operativa e unità produttiva o sia unità operativa ma non unità produttiva.

 

Il flusso UniEmens

La compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive.

Quindi il concetto di unità produttiva va valorizzato nel flusso UniEmens anche nel caso in cui. non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro.

ATTENZIONE

In presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso UniEmens.

 

Gli esempi dell’INPS

Il messaggio INPS n. 1444/17 ha analizzato alcune situazioni con i seguenti esempi pratici:

  • Azienda con unica sede di lavoro: lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
  • Azienda con sede principale di lavoro più una unità produttiva che costituisce al contempo Unità operativa:
    • lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
    • lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.
  • Azienda con sede principale di lavoro più una unità operativa che non costituisce Unità produttiva:
    • lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
    • lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

Gli esempi dei CdL

I CdL, invece, con il citato approfondimento del 3 aprile 2017, hanno fornito alcuni esempi molto pratici da cui si evince che:

  • una cooperativa che svolge attività di pulizia settimanale in un condominio in virtù di un contratto di appalto annuale, non è dotata della richiesta autonomia, per cui l'attività è inclusa nell'Unità produttiva censita nella sede principale;
  • non possono rientrare nella nozione di Unità produttiva quelle articolazioni aziendali con elementi organizzativi minori aventi scopi meramente strumentali, ausiliari o temporanei;
  • qualora la sede legale dell’impresa sia presso un professionista e la sede principale, dove viene svolta attività con dipendenti, sia presso un’altra sede, la sede legale non sarà da considerare né Unità operativa né Unità produttiva perché nella stessa non viene svolta alcuna attività. Poiché lo stabilimento va qualificato come sede principale, nel caso di specie la valorizzazione nel flusso UniEmens sarà: <Unità operativa> = 0 <Unità produttiva> = 0;
  • un ufficio distaccato dell’azienda dove si svolgono alcune residuali attività amministrative accessorie o un magazzino con presenza in via continuativa di maestranze non può essere considerato come unità produttiva ma deve essere censito come unità operativa;
  • se la sede principale di lavoro coincide con la sede legale e vi sono 2 negozi distinti in cui sono impegnati, in modo continuativo, lavoratori subordinati la valorizzazione in UniEmens sarà:
    • sede principale: <Unità operativa> = 0 <Unità produttiva> = 0;
    • negozio “1”: <Unità operativa> = 1 <Unità produttiva> = 1;
    • negozio “2”: <Unità operativa> = 2 <Unità produttiva> = 2;
  • se la sede principale di lavoro coincide con sede legale e vi è un magazzino con un dipendente ma privo di autonomia tecnico funzionale o finanziaria la valorizzazione in UniEmens sarà:
    • sede principale: <Unità operativa> = 0 <Unità produttiva> = 0;
    • magazzino: <Unità operativa> = 1 <Unità produttiva> = 0.

Quadro delle norme

INPS, circolare n. 197 del 2 dicembre 2015

INPS, circolare n. 139 dell’1 agosto 2016

INPS, circolare n. 9 del 19 gennaio 2017

INPS, circolare n. 56 dell’8 marzo 2017

INPS, messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 9558 del 22 aprile 2010

Corte di Cassazione, sentenza n. 6117 del 22 marzo 2005

Corte di Cassazione, sentenza n. 11883 del 6 agosto 2003

Corte di Cassazione, sentenza n. 12121 del 9 agosto 2002

Corte di Cassazione, sentenza n. 9881 del 20 luglio 2001

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