Il danno da mancate ferie va risarcito

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Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5221 di ieri, in risposta a un’istanza d’interpello formulata dalla Banca d’Italia, chiarisce che il lavoratore che non beneficia delle ferie entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 66/2003 o dal contratto collettivo può chiedere un risarcimento, se dimostra un danno psico-fisico. Ovviamente, le cause della mancata fruizione devono essere imputabili al datore di lavoro. In particolare, domandava se fosse possibile procedere a monetizzare le ferie maturate e non fruite una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione anche in vista dei connessi obblighi contributivi. La nota del Ministero, richiamando la circolare 8/2005, ha ribadito l’impossibilità di monetizzare le ferie non fruite per l’espresso divieto di legge. Pertanto, in caso di mancato beneficio delle ferie per cause non imputabili al lavoratore, il non rispetto del termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione oppure nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere oggetto di risarcimento del danno. Spetta, comunque, al lavoratore dimostrare di aver subito un danno per non aver potuto esercitare il diritto al riposo garantito dalla Costituzione. Infine, il Lavoro precisa che la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non fruite coincide con il termine legale oppure con il termine contrattuale.

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