Il Decreto Crescita è legge: il riepilogo delle principali novità su lavoro, previdenza e welfare

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Il Decreto Crescita è legge: il riepilogo delle principali novità su lavoro, previdenza e welfare

Dopo un lungo iter normativo, il “Decreto Crescita” è definitivamente stato convertito in legge lo scorso 27 giugno, con l'ultima approvazione del Senato, ed è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, come legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Nell’articolo verranno analizzate le misure di maggiore impatto sui temi del lavoro, delle scadenze fiscali, della previdenza, degli strumenti di sostegno al reddito, delle agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero e per le nuove assunzioni.

 

PRINCIPALI NORME DEDICATE AL LAVORO, AL WELFARE, ALLE IMPRESE

Articolo 3-sexies: Riduzione premi e contributi INAIL

Articolo 5: commi 1-5 rientro dei cervelli, comma 5 bis Ricercatori universitari

Articolo 26 quarter: Contratto di espansione

Articolo 28-bis: Modalità di calcolo dell’ISEE corrente

Articolo 39-bis: Bonus giovani eccellenze

Articolo 39-ter: Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno

Articolo 41: Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa

Articolo 41-bis: Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto

Articolo 49-bis: Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

 

Le misure per favorire l’occupazione dei giovani

Come accennato, il Decreto Crescita si occupa, tra le varie tematiche, di implementare alcune misure per favorire l’occupazione giovanile.

In primo luogo, vengono poste a carico del Fondo del programma operativo complementare per le politiche attive,  le risorse necessarie per l'attuazione del Bonus giovani eccellenze previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), vale a dire dello sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati con il massimo dei voti e la lode prima dei trent’anni di età, oppure dei dottori di ricerca under 34, per 12 mesi e per un massimo di 8000 euro annui (ai fini dell’attuazione della misura si attende il decreto attuativo ministeriale).

Ancora, il decreto prevede, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (di minimo 10.000 euro annui) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi negli istituti tecnici o professionali e che successivamente assumono a tempo indeterminato giovani diplomati di quelle stesse scuole.

In dettaglio, l'incentivo consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione.

Il provvedimento, inoltre, si occupa dell’incentivo Bonus Sud, disponendo l’accesso agli incentivi a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, grazie a tale agevolazione, prevista per le regioni del mezzogiorno, le aziende hanno diritto ad uno sgravio contributivo fino ad 8.060 euro annui per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani:

  • di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  • con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

NB! Una ulteriore misura a sostegno delle imprese è rappresentata dalla riduzione di premi e contributi INAIL, poichè viene esteso a partire dal 2023 e portato a regime il meccanismo di riduzione dei premi e contributi del 32,7% per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022).

 

Misure per il rientro dei cervelli e per i professionisti impatriati

Il Decreto Crescita, al fine di favorire il “rientro dei cervelli”, ha ampliato le agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di residenza all'estero:

  • innalzando il reddito non imponibile;
  • limitando a 2 invece che 5 gli anni di permanenza all'estero richiesti;
  • aprendo la possibilità anche a lavoratori non di alta specializzazione e ai lavoratori autonomi;
  • escludendo il requisito dell'iscrizione all'AIRE dal momento del trasferimento all'estero, per chi rientra dal 2020 (per chi è già rientrato o lo fa nel 2019 valgono le agevolazioni nella misura precedente al decreto).

Al contempo, la legge di conversione del decreto ha determinato una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50%, in luogo del 70%.

 Inoltre, a tali soggetti non si applicano la maggiorazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico.

Scivolo pensionistico e contratto di espansione

Il Decreto Crescita ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, un nuovo contratto di solidarietà per le aziende in crisi chiamato Contratto di espansione, al posto del contratto di solidarietà espansiva: lo stesso sarà riservato alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità, previa stipula in sede governativa con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Segnatamente, per le aziende che intendono avviare processi di rinnovamento tecnologico, reindustrializzazione e riorganizzazione, sarà possibile stipulare il contratto di espansione, che potrà prevedere la CIGS per un massimo di 18 mesi, per le riduzioni di orario fino al 30%, nonchè la possibilità di esodo anticipato per i lavoratori in esubero con massimo di 5 anni dall'età per la pensione (cd scivolo pensionistico), fermo restando che sarà a carico delle aziende il versamento di un importo pari all'assegno pensionistico ma senza versamento dei contributi previdenziali e comprensivo eventualmente della NASPI.

In buona sostanza, il Decreto Crescita consentirà di andare in pensione 5 anni prima dell’attuale età prevista per la pensione di vecchiaia, rispettando, tuttavia, il requisito contributivo minimo (20 anni).

NB! Sempre in tema di pensioni, il Decreto Crescita estende il diritto alla pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, ricomprendendo nell'ambito di applicazione alcune malattie asbesto-correlate non previste nella normativa vigente e riconoscendo la pensione nei casi in cui il lavoratore sia passato a una gestione di previdenza diversa dall'INPS, o per ricongiunzione contributiva e per coloro che sono titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione.

 

Decreto Crescita: facilitato l’accesso al Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Crescita si è occupato anche di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere il Reddito di Cittadinanza.

In dettaglio, potranno richiedere l'indicatore provvisorio quelle famiglie in cui uno dei componenti perde il lavoro - o un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da IRPEF - oppure se la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%.

Inoltre, il provvedimento fissa la validità dell’ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente (solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi della variazione).

Ulteriormente, è stata introdotta la doppia opzione di calcolo per l'ISEE ordinario: se, infatti, in precedenza, per richiedere il Reddito di Cittadinanza si doveva far riferimento all'ISEE dell'anno precedente, la nuova legge prevede la possibilità della valutazione delle domande sulla base del reddito corrente, consentendo così, ad esempio, ai disoccupati in situazioni particolari, dunque anche se percettori di sussidio o disoccupati da oltre 18 mesi, di ottenere il Reddito di Cittadinanza.

Novità in tema di scadenze fiscali

Relativamente alle scadenze di natura fiscale, il Decreto Crescita stabilisce quanto segue:

  • le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione dei redditi per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • per i soggetti IRES, il nuovo termine previsto è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Legge n. 58 del 28 giugno 2019

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