Il decreto giustizia passa al Senato: le modifiche della Camera

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Il disegno di legge di conversione del decreto legge 8 agosto 2025, n. 117 (AC 2570-A), è all’esame del Senato, dopo la conclusione dell’iter referente presso la Commissione Giustizia il 18 settembre 2025.

Il provvedimento, composto da 13 articoli, introduce una serie di misure straordinarie e urgenti per il settore della giustizia, finalizzate a raggiungere entro il 30 giugno 2026 gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’intervento normativo si concentra principalmente sulla riduzione della durata dei processi civili e penali, sul rafforzamento degli organici della magistratura e sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Il decreto legge ha tre finalità principali.

  1. Riduzione dei tempi della giustizia: il PNRR richiede un abbattimento significativo della durata media dei procedimenti, in particolare civili.
  2. Riorganizzazione strutturale degli uffici giudiziari: attraverso un più efficiente utilizzo del personale e una redistribuzione dei carichi di lavoro.
  3. Rafforzamento della capacità operativa: con nuove assunzioni, deroghe straordinarie e strumenti tecnologici per favorire anche il lavoro da remoto.

Vediamo le modifiche apportate dalla Camera

Articolo 1 - Utilizzo flessibile dei magistrati

L’articolo 1 amplia, in via temporanea, le possibilità di impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per sopperire alle carenze di organico dei magistrati togati.

Questa misura mira a utilizzare in maniera più ampia e rapida le risorse disponibili, così da garantire il rispetto degli impegni assunti con il PNRR in materia di riduzione dei tempi processuali.

Articolo 2 - Incremento della dotazione organica delle corti d’appello

L’articolo 2 prevede che le corti d’appello che non abbiano raggiunto i target PNRR entro il 30 giugno 2025 possano beneficiare di un incremento temporaneo della dotazione organica.

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) deve:

  • individuare gli uffici giudiziari in difficoltà;
  • avviare procedure di trasferimento dei magistrati ordinari disponibili a spostarsi;
  • riconoscere indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza.

Ogni capo di ufficio è obbligato a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, con l’obiettivo di garantire la loro definizione entro il 30 giugno 2026.

Articolo 3 - Applicazione a distanza dei magistrati

L’articolo 3 introduce un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, dei magistrati ordinari.

Tale misura consente la definizione da remoto dei procedimenti civili, riducendo l’arretrato e accelerando la conclusione dei processi.

Si tratta di un’innovazione significativa che, oltre a ottimizzare l’impiego delle risorse umane, valorizza gli strumenti tecnologici già introdotti durante l’emergenza sanitaria e confermati nel quadro del PNRR.

Articolo 4 - Riorganizzazione interna degli uffici giudiziari

L’articolo 4 attribuisce ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di rivedere i criteri di assegnazione dei procedimenti e, se necessario, di procedere a riassegnazioni per riequilibrare i carichi di lavoro.

Le novità principali introdotte in sede referente sono:

  • validità estesa al 2026 del programma per la gestione dei procedimenti civili e penali approvato per il 2025;
  • proroga dei termini per l’approvazione da parte del CSM delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure per il quadriennio 2026-2029.

Articolo 5 - Tirocinio dei magistrati ordinari

L’articolo 5 introduce una disciplina eccezionale per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei al concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

In particolare, i primi sei mesi di tirocinio si svolgeranno presso le corti di appello, con la partecipazione diretta all’attività giurisdizionale civile.

L’obiettivo è anticipare il contributo dei nuovi magistrati nei settori in maggiore sofferenza, riducendo i tempi di formazione e accelerando l’inserimento operativo.

Articolo 6 - Differimento di termini normativi

L’articolo 6, modificato durante l’esame referente, differisce una serie di scadenze normative rilevanti per il settore della giustizia. Tra queste:

  • entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie;
  • estensione delle competenze civili del giudice di pace (con soppressione delle norme relative alla materia tavolare);
  • mantenimento dell’incarico per i giudici ausiliari;
  • ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti, con soppressione delle sedi distaccate;
  • operatività delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio;
  • istituzione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Articolo 7 - Consulenza tecnica d’ufficio

L’articolo 7 interviene sulle controversie in materia di invalidità e inabilità, modificando la procedura relativa al consulente tecnico d’ufficio (CTU).

In tali controversie, il procedimento viene sospeso per il tempo necessario all’espletamento della consulenza, in modo da rendere più chiaro e lineare l’iter giudiziario.

Articolo 7 bis - Contenzioso amministrativo in materia di cybersicurezza

L’articolo 7 bis, introdotto in sede referente, devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai provvedimenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Inoltre:

  • tali controversie seguiranno il rito abbreviato;
  • vengono introdotte norme in materia di attività sanzionatorie dell’Agenzia.

Articolo 8 - Rafforzamento degli uffici di sorveglianza

L’articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria per destinare nuove risorse agli uffici di sorveglianza. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire le relative procedure concorsuali.

Articolo 8 bis - Braccialetti elettronici

L’articolo 8 bis, inserito in sede referente, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2025.
Lo stanziamento è finalizzato all’accertamento dell’attivabilità, dell’operatività e della funzionalità dei dispositivi elettronici di controllo comunemente noti come “braccialetti elettronici”.

Articolo 9 – Modifiche alla legge Pinto

L’articolo 9 modifica la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

Le novità principali sono:

  • possibilità di proporre la domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio;
  • introduzione di meccanismi di decadenza per la mancata presentazione nei termini della dichiarazione successiva al decreto di liquidazione delle somme.

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