Il reato di caporalato

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Il reato di caporalato

Il fenomeno del caporalato è una preoccupante piaga del nostro Paese. La Legge n. 199/2016, entrata in vigore lo scorso 4 novembre 2016, punisce fino a 6 anni chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ed utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

 

Il caporalato è un fenomeno abbastanza diffuso nel nostro Paese non solo in agricoltura ma anche in edilizia, e soprattutto nelle zone più depresse economicamente ma credere che il fenomeno in questione sia solo un fenomeno meridionale è errato perché ormai è diventato nazionale.

Inoltre, occorre tener presente che “caporalato” è, nella quasi totalità dei casi, sinonimo anche di lavoro nero e il lavoro nero è, per definizione, lavoro insicuro, con il conseguente aumento di infortuni spesso anche mortali.

Il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che contiene disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il reato di caporalato è inserito nel Codice Penale tra i delitti contro la libertà individuale e il nuovo art. 603-bis c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque:

  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

ATTENZIONE

Il reato di caporalato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

 

L’ipotesi aggravata del reato base si configura quando i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia: in tal caso la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

ATTENZIONE

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

 

Aggravante

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Attenuante

Per i delitti previsti dal novellato articolo 603-bis c.p., la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (art. 603-bis.1 c.p.).

Confisca obbligatoria

Il nuovo art. 603-bis.2 c.p. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

n.b.: In caso di condanna o patteggiamento per il reato di caporalato è sempre obbligatoria la confisca di ciò che è stato utilizzato per commettere il reato (ad es: automezzo) e del profitto.

 

Controllo giudiziario dell’azienda

Nel caso in cui vi sia il pericolo che la libera disponibilità dell'azienda possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, il giudice dispone il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

n.b.: se vi è il pericolo che la libera disponibilità dell'azienda possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati, il giudice dispone il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato di caporalato qualora l'interruzione dell'attività possa avere ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico aziendale.

 

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari.

L'amministratore o gli amministratori giudiziari affiancheranno l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizzeranno lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale.

Per impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario:

  • controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo;
  • procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto;
  • adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore, al fine di impedire che le violazioni si ripetano.

Responsabilità degli enti

La Legge n. 199/2016 ha, inoltre, inserito il reato di caporalato tra i delitti per i quali si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

 

Quadro delle norme

Articoli 603-bis, 603-bis.1 e 603-bis.2, c.p.

Legge n. 199/2016

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