Il Tar Lazio precisa la nozione di “pratica commerciale”

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Il Tar Lazio, con sentenza n. 33668 del 19 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla società concessionaria delle autostrade del Veneto (CAV) contro il procedimento istruttorio avviato dall'Agcom per verificare la presunta scorrettezza del comportamento posto in essere da detta società.

I fatti in questione si riferivano al 1° agosto 2009 quando nel tratto del neo passante di Mestre si sono verificate file chilometriche di automobili e, secondo l'autorità garante, tale disservizio era da imputare alle incomplete ed, in alcuni casi, omesse informazioni circa l’intenso flusso di traffico che stava intasando il nodo autostradale, apportando una vera e propria paralisi dei mezzi in transito.

Il Tar Lazio ha ritenuto che in tale caso non fosse ravvisabile un comportamento lesivo in quanto secondo il codice del consumo per aversi una pratica commerciale scorretta è necessario che si susseguano una serie di atti posti in essere nel “quadro di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” e direttamente connessi alla “promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”. Non è sufficiente un comportamento sporadico ed isolato.

In sostanza l’Autorità non ha dimostrato in modo esauriente che gli accadimenti sotto osservazione del 1° agosto 2009 siano tali da indicare l’esistenza di una pratica commerciale addebitabile alla ricorrente; infatti nel provvedimento dell'Agcom non è rinvenibile il dato a riprova del fatto che gli episodi in questione “siano il sintomo di una più generale inadeguatezza organizzativa delle società concessionarie”.
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