Il termine per l'azione di garanzia può decorrere dalla perizia

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 6169 del 16 marzo 2011, ha specificato che il termine di decadenza per proporre l'azione di garanzia in caso di vizi della cosa venduta, ex articolo 1495 del codice civile, può decorrere dopo che sia avvenuta la perizia del consulente d'ufficio richiesta in giudizio.

Ciò è ammissibile soprattutto quando trattasi di cosa compravenduta composta di varie parti sottoposte a diverse fasi di lavorazione. Quindi la scoperta del vizio della cosa, richiesta dal codice come termine iniziale per proporre l'azione di garanzia per vizi, può emergere solo dopo l'accertamento peritale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Le massime, p. 6 - Vizi di componenti solo dopo la Ctu

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