Immigrazione e sicurezza: legge di conversione in Gazzetta

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Immigrazione e sicurezza: legge di conversione in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge n. 176 del 1° dicembre 2023, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge "immigrazione e sicurezza" o "Curto 2".

Ed è stato pubblicato anche il testo coordinato del Decreto legge n. 133/2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

La legge, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia, è stata definitivamente approvata dal Senato nella seduta del 30 novembre.

Il provvedimento, nel dettaglio, introduce misure:

  • per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare;
  • in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;
  • in materia di accoglienza e di supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'interno.

Ingressi ed espulsioni, misure più stringenti

Tra le novità introdotte nel corso dell'esame parlamentare, si segnala, in primo luogo, la previsione che non ammette l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati:

  • di lesione personale commessi contro persona incapace, per età o infermità, che causino una malattia superiore a venti giorni;
  • relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile;
  • di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale.

In materia di espulsioni, le modifiche introdotte aggiornano i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità del richiedente il permesso di soggiorno, riguardo alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 15 del Codice delle leggi antimafia.

Il Ministro dell'Interno è l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che risulti una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto.

Il giudice amministrativo è competente nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal ministro dell'interno, il giudice ordinario per quelli disposti del prefetto.

Ulteriore modifica riguarda la disciplina del diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso: il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

Tra le ulteriori integrazioni, inoltre:

  • si riduce la discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione quale misura di sicurezza dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza;
  • viene accorciato, da 30 a 15 giorni (da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine per depositare ricorso contro il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non Ue.

Le successive modifiche riguardano il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e la disciplina relativa al gratuito patrocinio.

In caso di domanda inammissibile, il difensore non ha diritto alla li­quidazione del compenso e il giudice del­l’impugnazione ne deve dare atto nel provvedi­mento decisorio.

Stretta sui migranti minorenni

Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, si dispone l'estensione, da 30 a 45 giorni, del tempo massimo di permanenza nelle strutture governative di prima accoglienza loro destinate.

Il giudice, in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età, può disporre anche l'espulsione, come sanzione sostitutiva.

CAS minori, deroghe in casi di urgenza e indisponibilità

Tra le novità, si prevede che il prefetto, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, disponga l’attivazione di strutture ricettive temporanee (CAS minori), esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura.

Nei casi di estrema urgenza, la realizzazione o l’ampliamento delle strutture ricettive temporanee sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 % rispetto ai posti previsti.

L’accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di 14 anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture governative loro dedicate.

In caso, infine, di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee, l'autorità può disporre la provvisoria accoglienza del minore che abbia compiuto 16 anni in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.

Conversione dei permessi per motivi di lavoro: verifica ai CdL

Si segnalano, infine, le disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge.

Viene disposto, in particolare, che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo sia demandata ai consulenti del lavoro ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

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