IMU: valore venale dell’area non delegabile al riscossore

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IMU: valore venale dell’area non delegabile al riscossore

La Cassazione ha fornito alcuni utili chiarimenti in ordine alla possibilità o meno, per l'Ente impositore, di attribuire il potere di determinazione dei valori zonali delle aree fabbricabili all'Agente della riscossione, cui sia stata congiuntamente affidata l’attività di accertamento del tributo.

Nel dettaglio, la Sezione tributaria civile si è pronunciata sul giudizio promosso da una contribuente per opporsi a cinque avvisi di accertamento della imposta comunale sugli immobili, emessi dalla concessionaria dell'Ente impositore.

Posto che, nel merito, i rilievi della opponente erano stati tutti rigettati, la donna si era rivolta alla Suprema corte.

Nulla la determinazione operata dal concessionario

Tra gli altri motivi, la contribuente aveva lamentato la nullità della sentenza della CTR per vizio di motivazione, in quanto la Commissione tributaria regionale, nel sostenere che tutti i poteri dell'Ente locale fossero delegabili al concessionario, aveva erroneamente ritenuto che, nella specie, fosse delegabile anche il potere della determinazione del valore venale medio delle aree fabbricabili per zone omogenee.

E sul punto, il rilievo sollevato dalla ricorrente è stato ritenuto fondato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 11069 del 19 aprile 2019, ha enunciato alcuni principi di diritto.

In tema di imposta comunale sugli immobili – ha precisato - l'attribuzione, prevista dall'art. 59, comma i, lett. g), del decreto legislativo n. 446/1997, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, “non è delegabile all'agente della riscossione, neppure se gli sia stata congiuntamente affidata l'attività di accertamento."

In queste ipotesi, quindi, l’eventuale determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, che sia stata operata dal concessionario dell'accertamento in luogo dell'Ente impositore, cui spetta, è da ritenersi affetta da nullità, nullità che si propaga anche agli atti impositivi successivi e dipendenti.

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