In mancanza della Pec, si avvia la procedura di iscrizione d'ufficio

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Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, con il parere n. 141955 del 29 agosto 2013, risponde al quesito posto da una Camera di commercio in merito all'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese.

In materia, la normativa prevede la sospensione della pratica nel caso in cui un'impresa individuale inoltri una domanda, al registro delle imprese, senza indicare l'indirizzo di Pec.  Il soggetto ha 45 giorni di tempo per integrare il dato; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Nell'ipotesi in cui la domanda viene, quindi, definita come “non presentata”, il Mise afferma che l'ufficio è comunque a conoscenza del fatto che non vi è stata iscrizione per irregolarità della domanda e deve dare avvio alla procedura di iscrizione d'ufficio, in base all'art. 2190 del codice civile.

Nel contempo, il legale rappresentante o il titolare dell'impresa saranno invitati a presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, l'istanza di iscrizione dell'atto o fatto “principale”, completa dell'indirizzo Pec della stessa impresa.

Qualora anche detto termine trascorra inutilmente, l'Ufficio del registro delle imprese sottoporrà il fascicolo relativo all'adempimento “principale” al giudice delegato, per la valutazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione d'ufficio.

Nel parere si specifica, altresì, che il solo responsabile della mancata comunicazione dell'indirizzo Pec è il legale rappresentante o titolare dell'impresa; in capo al notaio non vi è l'obbligo di sostituirsi al legale rappresentante inadempiente.
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