Inail, premi assicurativi per condannati a lavori di pubblica utilità

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Inail, premi assicurativi per condannati a lavori di pubblica utilità

Arrivano dall’Inail, con la circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, importanti chiarimenti riguardanti l’estensione della copertura assicurativa ai condannati al lavoro di pubblica utilità e a quelli ammessi a servizi di volontariato.

I condannati che scontano pene sostitutive tramite lavori di pubblica utilità sono infatti coperti dall’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, con oneri a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il lavoro di pubblica utilità, disciplinato dall’art. 56 bis della legge n. 689/1981, consiste in attività non retribuite svolte a favore della collettività presso enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato.

Anche i condannati ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale, che svolgono attività di volontariato o pubblica utilità senza remunerazione, rientrano tra i beneficiari della copertura assicurativa ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 47 della legge n. 354/1975.

Vediamo nel dettaglio le istruzioni contenute nella circolare Inail n. 3/2025.

Obblighi delle amministrazioni ed enti coinvolti

Le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni che accolgono soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato sono responsabili dell’attivazione della copertura assicurativa, che deve essere richiesta tramite il servizio online dedicato, denominato “Polizza volontari”, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività.

Tempistiche e modalità operative

  • Registrazione al servizio online: gli enti ospitanti devono accedere alla piattaforma Inail e compilare la richiesta di attivazione indicando le specifiche dell’attività svolta dai beneficiari.
  • Documentazione richiesta: è necessario allegare alla richiesta una copia della convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale, che descriva in dettaglio la natura dell’attività svolta e le mansioni affidate.
  • Indicazioni specifiche: nel caso di lavori di pubblica utilità la convenzione deve includere un riferimento esplicito alla tipologia di attività prevista. Per il volontariato è richiesto invece il riferimento normativo che giustifica l’inclusione nel Fondo.

Una volta completata la procedura, la copertura assicurativa diventa operativa solo al momento della comunicazione ufficiale da parte dell’Inail.

Incapienza del Fondo: che succede?

Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, opera nei limiti della dotazione annuale disponibile.

In caso di esaurimento delle risorse, gli oneri per la copertura assicurativa passano a carico degli enti ospitanti che devono provvedere con polizze ordinarie.

Responsabilità degli enti ospitanti

  • Attivazione di polizze ordinarie: gli enti devono stipulare un’assicurazione standard per coprire i soggetti coinvolti nelle attività. I premi devono essere calcolati e versati tramite il modello F24 secondo la normativa vigente.
  • Obbligo di continuità: anche in caso di incapienza del Fondo, gli enti sono tenuti come detto a garantire che tutte le attività siano coperte da assicurazione, rispettando le tempistiche e le modalità previste dalla normativa Inail.
  • Gestione dei costi: gli enti devono sostenere i costi della polizza assicurativa, assicurandosi che il budget assegnato sia sufficiente per coprire eventuali spese aggiuntive.

Procedura online “Polizza Volontari”

La piattaforma “Polizza Volontari” è il canale ufficiale per richiedere l’attivazione della copertura assicurativa Inail: la richiesta deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività di volontariato o lavori di pubblica utilità, intervallo di tempo che consente all’Istituto di esaminare la documentazione, approvare la copertura e notificare l’avvenuta attivazione.

Fasi principali della procedura

  • Accesso alla piattaforma: gli enti ospitanti devono accedere al portale Inail utilizzando le credenziali fornite e selezionare il servizio “Polizza Volontari”.
  • Compilazione della richiesta: è necessario indicare le specifiche dell’attività, il numero di soggetti coinvolti e il periodo di svolgimento delle attività.
  • Caricamento della documentazione: devono essere allegati i documenti richiesti, come la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale, che confermi il tipo di attività e la normativa di riferimento.
  • Conferma e verifica: l’Inail esamina la richiesta e, una volta approvata, invia una notifica di attivazione al richiedente.

NOTA BENE: il servizio online “Polizza Volontari” è stato recentemente aggiornato per includere le nuove categorie di soggetti beneficiari, l’Inail sta lavorando per rendere il sistema più intuitivo e integrato con le esigenze normative. Una comunicazione ufficiale sarà inviata agli enti per informare sul rilascio delle nuove funzionalità.

Importo e calcolo del premio assicurativo

Importo

Il costo della copertura assicurativa è determinato sulla base di un premio speciale unitario calcolato in relazione al numero di giornate di attività svolte dai soggetti assicurati.
Per l’anno 2024, il premio speciale unitario è stato fissato a 1,02 euro per ogni giornata di attività, sulla base di una retribuzione minima giornaliera di 56,87 euro.

Calcolo
Il premio è calcolato moltiplicando il numero di giornate di attività previste per ogni soggetto beneficiario per l’importo del premio unitario.

Ad esempio, se un ente prevede dieci soggetti coinvolti in un’attività della durata di cinque giornate, il calcolo sarà:

  • 10 soggetti × 5 giornate × 1,02 euro = 51 euro.

Il premio è a carico del Fondo nei limiti delle risorse disponibili; in caso di esaurimento del Fondo, gli enti ospitanti dovranno sostenere i costi tramite il versamento di premi ordinari, utilizzando il modello F24.

Soggetti beneficiari

Lavoratori di pubblica utilità: soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità che, in base a disposizioni normative o sentenze, svolgono attività non retribuite a favore della collettività, vale a dire:

  • condannati al lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis, legge n. 689/1981): lavori sostitutivi della pena detentiva o pecuniaria svolti presso enti pubblici o organizzazioni di volontariato.
  • Imputati ammessi alla messa alla prova (art. 168-bis del codice penale): persone coinvolte in attività di pubblica utilità come condizione per la sospensione del procedimento penale.

Volontari impegnati in progetti sociali: categoria che include i beneficiari di ammortizzatori sociali o altre misure di sostegno al reddito che partecipano volontariamente a progetti di utilità sociale.

Richiedenti asilo con permesso di soggiorno: ovvero gli stranieri richiedenti asilo che, trascorso il termine di attesa per l’ottenimento del permesso di soggiorno, possono essere coinvolti in progetti di pubblica utilità volontaria.

Convenzioni e accordi con il Ministero della Giustizia

L’efficacia della copertura assicurativa dipende in gran parte dalla stipula di convenzioni tra gli enti ospitanti e il Ministero della Giustizia o i Tribunali competenti che regolano le modalità operative e le responsabilità di ciascuna parte, garantendo una gestione conforme alle normative vigenti.

Modelli

Il quadro normativo prevede l’utilizzo di modelli di convenzione specifici, riportati in allegato alla circolare e disciplinati da tre decreti ministeriali principali:

  • Decreto del 26 marzo 2001: stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. È rivolto in particolare ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità disposti dal giudice di pace.
  • Decreto dell’8 giugno 2015, n. 88: regola le convenzioni per le attività di pubblica utilità finalizzate alla messa alla prova dell’imputato.
  • Decreto del 27 luglio 2023: stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva, ai sensi dell’articolo 56-bis della legge n. 689/1981.

Esempi pratici

I modelli di convenzione si applicano a una vasta gamma di situazioni, offrendo flessibilità e adattabilità alle esigenze degli enti ospitanti. Ecco alcuni esempi pratici:

  • Comuni: possono stipulare convenzioni per lavori di manutenzione di strade, parchi o edifici pubblici, coinvolgendo soggetti beneficiari della copertura assicurativa.
  • Organizzazioni di volontariato: possono includere i condannati al lavoro di pubblica utilità o i richiedenti asilo in progetti di assistenza sociale, garantendo al contempo la conformità alle normative.
  • Enti locali: in collaborazione con il Ministero della Giustizia, possono utilizzare i modelli di convenzione per integrare imputati ammessi alla messa alla prova in programmi di volontariato mirati.

Faq

1. Chi sono i beneficiari della copertura assicurativa Inail?

  • Lavoratori di pubblica utilità, come i condannati al lavoro sostitutivo della pena detentiva o pecuniaria (art. 56-bis della legge n. 689/1981).
  • Volontari impegnati in progetti sociali, inclusi i beneficiari di ammortizzatori sociali o sostegno al reddito.
  • Richiedenti asilo con permesso di soggiorno, coinvolti in attività di pubblica utilità dopo il termine previsto dalla normativa.

2. Come si attiva la copertura assicurativa per i beneficiari?

La copertura deve essere richiesta dagli enti ospitanti tramite il servizio online “Polizza Volontari”, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività. La procedura richiede:

  • registrazione sulla piattaforma INAIL.
  • compilazione del modulo online con i dettagli delle attività e dei soggetti coinvolti.
  • allegato della convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia o il Tribunale competente.

3. Quali documenti sono necessari per richiedere la copertura assicurativa?

  • Una copia della convenzione stipulata tra l’ente ospitante e il Ministero della Giustizia o il Presidente del Tribunale.
  • Un elenco dettagliato dei soggetti coinvolti e delle attività previste.
  • Indicazioni sulla normativa di riferimento (es. art. 56-bis della legge n. 689/1981).

4. Cosa succede in caso di incapienza del Fondo?

In caso di esaurimento delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 208/2015, gli enti ospitanti devono garantire la copertura assicurativa tramite polizze ordinarie. In questo caso, gli oneri ricadranno sugli enti stessi, che dovranno versare i premi ordinari utilizzando il modello F24.

5. Quanto costa la copertura assicurativa?

Il costo della copertura è calcolato in base a un premio speciale unitario, fissato per il 2024 a 1,02 euro per giornata di attività per ciascun soggetto. L’importo può variare annualmente in funzione della retribuzione minima giornaliera stabilita per tutte le contribuzioni previdenziali.

6. Quali attività possono essere coperte dalla convenzione?

  • Lavori di manutenzione presso Comuni (es. strade, parchi, edifici pubblici).
  • Progetti di assistenza sociale organizzati da enti di volontariato.
  • Attività di pubblica utilità stabilite nell’ambito di provvedimenti giudiziari, come la messa alla prova.

7. Quali sono i decreti di riferimento per le convenzioni?

Le convenzioni tra enti ospitanti e il Ministero della Giustizia sono disciplinate da tre decreti principali:

  • Decreto 26 marzo 2001: riguarda il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 274/2000.
  • Decreto 8 giugno 2015, n. 88: regola le convenzioni per la messa alla prova degli imputati.
  • Decreto 27 luglio 2023: disciplina il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva (art. 56 bis della legge n. 689/1981).

8. È obbligatorio stipulare una convenzione per attivare la copertura?

Sì, la stipula di una convenzione è obbligatoria. Essa deve essere conforme ai decreti ministeriali applicabili e specificare chiaramente le attività svolte, le responsabilità delle parti e il riferimento normativo per l’inclusione nella copertura assicurativa.

9. Come si calcola il premio assicurativo per gli enti ospitanti?

Il calcolo del premio assicurativo si basa sul numero totale di giornate di attività svolte dai beneficiari. Ad esempio, per 5 giornate di lavoro di 10 soggetti, il calcolo è: 10 soggetti × 5 giornate × 1,02 euro = 51 euro.

10. Dove posso trovare i modelli di convenzione?

I modelli di convenzione sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. In particolare:

  • il decreto del 26 marzo 2001 include il modello di convenzione per lavori di pubblica utilità;
  • il decreto del 27 luglio 2023 fornisce le linee guida per le convenzioni relative al lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva.

11. Cosa devono fare gli enti in caso di modifiche alle attività?

In caso di modifiche alle attività, come il numero di beneficiari o la durata del progetto, gli enti devono aggiornare tempestivamente la loro richiesta tramite la piattaforma “Polizza Volontari”, inviando la documentazione corretta.

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