Incentivi all'assunzione di disabili: calano le risorse per l’annualità 2024

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Incentivi all'assunzione di disabili: calano le risorse per l’annualità 2024

Meno fondi per finanziare gli incentivi all’assunzione di lavoratori in condizione di disabilità. L’amara sorpresa per i datori di lavoro giunge dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del consueto decreto di riparto delle risorse per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: risorse per l’annualità 2024

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2025, pubblicato nella GU n. 69 del 24 marzo 2025, destina al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'annualità 2024, risorse pari a 75.381.414 euro (77.663.393 euro era la dotazione prevista per l'annualità 2023)

Lo stesso decreto dispone che, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono attribuite all'INPS per l'annualità 2024:

  • le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell'annualità 2023, nonché nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900 (in luogo di 7.437.651 per l’annualità 2023);
  • le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, annualità 2024 (in luogo di 46.203.228,00 per l’annualità 2023).

A queste si aggiungono le ulteriori somme, pari a 2.106.772 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attribuite al Ministero del Lavoro e trasferite all’INPS per le sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, non utilizzate nell’annualità 2023 (decreto interministeriale del 17 novembre 2023).

Complessivamente, le risorse attribuite all’INPS per l’annualità 2024 sono pari a 53.465.672 euro (53.640.879 euro per l’annualità 2023).

Cosa finanzia il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili?

Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili finanziano, a decorrere dal 1°gennaio 2016, la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro.

Incentivi alle assunzioni di lavoratori in condizione di disabilità

L'assunzione di lavoratori con disabilità non è solo - in alcuni casi - un obbligo di legge, ma rappresenta anche un'opportunità per i datori di lavoro. Il legislatore prevede infatti incentivi economici per le assunzioni di persone in condizione di disabilità finanziati – come abbiamo detto - tramite il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68) e gestiti dall'INPS.

L'incentivo economico è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, anche se soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999.

Sono agevolate le assunzioni di lavoratori in condizione di disabilità, con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67% (superiore al 45% se la disabilità è intellettiva e psichica) o con minorazione di guerra.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, sia full-time che part-time e anche a scopo di somministrazione, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine. Inoltre, l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, a condizione che la durata sia non inferiore a 12 mesi.

Il contributo economico è riconosciuto in percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La misura e la durata massima variano in base al tipo di disabilità del lavoratore e alla durata del rapporto di lavoro (dal 70% al 35%)

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili è cumulabile con altre agevolazioni contributive, a condizione che l'importo totale dei contributi non superi il 100% dei costi salariali, ma non è non è cumulabile con altri incentivi economici.

Il datore di lavoro deve inviare una domanda preliminare all'INPS tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Incentivi per l'assunzione di lavoratori con disabilità:tabella riepilogativa

Elemento

Dettaglio

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Tutti i datori di lavoro privati

Lavoratori agevolati

Lavoratori con disabilità fisica, intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa:

 

- Maggiore del 79% o con minorazioni dalla 1ª alla 3ª categoria del T.U. pensioni di guerra.

 

- Tra il 67% e il 79% o con minorazioni dalla 4ª alla 6ª categoria del T.U. pensioni di guerra.

 

- Con disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Rapporti di lavoro incentivati

Assunzioni a tempo indeterminato (full-time e part-time).

 

Trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine.

 

Assunzioni a tempo determinato (minimo 12 mesi) per disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Misura e durata massima dell'incentivo

Misura del contributo

 

- 70% della retribuzione mensile lorda per disabilità con riduzione della capacità lavorativa >79% o disabilità intellettiva/psichica con riduzione capacità >45%.

 

- 35% della retribuzione mensile lorda per disabilità con riduzione della capacità lavorativa tra 67% e 79%.

 

Durata massima dell’incentivo

 

- Fino a 36 mesi per assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di disabili con riduzione capacità >79%.

 

- Fino a 60 mesi per disabilità intellettiva/psichica con riduzione capacità >45%.

Adempimenti del datore di lavoro

1. Inviare domanda preliminare all'INPS tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

2. Comunicare i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, il tipo di contratto, e l’importo dell’imponibile lordo.

 

3. INPS verifica disponibilità risorse e comunica l’importo dell’incentivo.

 

4. Entro 7 giorni dalla prenotazione, stipulare il contratto di assunzione o trasformazione.

 

5. Entro 14 giorni lavorativi, comunicare all'INPS l’avvenuta stipulazione del contratto e chiedere la conferma della prenotazione.

 

6. Fruizione dell’incentivo tramite UniEmens con codice di autorizzazione

Allegati

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