Lavoratori dei call center: trattamento di integrazione salariale per il 2025
Pubblicato il 14 febbraio 2025
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Pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025.
Il decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, introduce specifiche disposizioni in materia di sostegno al reddito per i lavoratori del settore dei call center.
Indennità per i lavoratori del settore call center 2025; norme di riferimento
Il decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025 si fonda su diverse disposizioni legislative, tra cui l’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che ha istituito il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione; il D.Lgs. 148/2015, che disciplina i fondi di solidarietà bilaterali, prevedendo specifiche tutele per i lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il D.M. 4 agosto 2023, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, estendendo la copertura agli operatori del settore.
Concessione dell’indennità
Il provvedimento riconosce ai lavoratori dei call center, anche in caso di cessazione dell’attività aziendale, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
La durata massima dell’erogazione è fissata in 12 mesi.
Destinatari dell'indennità
L'indennità spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione.
Priorità nell’accesso alle prestazioni
L’indennità prevista può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.
Procedura di concessione
Il trattamento di integrazione è concesso dal Ministero del Lavoro previa stipula di specifici accordi ministeriali. In base alle previsioni di monitoraggio, tali accordi possono contemplare il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere preliminarmente un accordo presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione IV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Successivamente, deve presentare la relativa istanza di concessione al trattamento, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposita modulistica alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - Divisione III, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it entro un congruo termine (modulo istanza - modulo elenco lavoratori - modulo privacy).
Per la documentazione da allegare all’istanza e ulteriori informazioni relative al procedimento il Ministero rinvia alle generali indicazioni operative.
Contributo addizionale a carico delle imprese
Le aziende che intendono beneficiare delle misure previste devono versare un contributo addizionale nei termini stabiliti dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015. Inoltre, per quanto riguarda la contribuzione figurativa, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo.
Copertura finanziaria
L’intervento è finanziato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008). L’INPS avrà il compito di monitorare trimestralmente l’utilizzo delle risorse, comunicandone l’andamento ai Ministeri competenti.
Norme di rinvio e abrogazioni
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal decreto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 148/2015 in materia di integrazione salariale. Inoltre, il decreto abroga il D.M. 12 novembre 2015, n. 22763, che disciplinava precedentemente le misure di sostegno al reddito per il settore dei call center.
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