Integrativi. Ritenuta del 12,50% fino al 2000, tassazione separata ordinaria dal 2001

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Con la sentenza n. 13642 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, depositata in data 22 giugno 2011, viene risolta definitivamente una questione che nel corso degli ultimi due anni ha visto diviso lo stesso Collegio in materia di previdenza.

In particolare, è stata definita la tassazione dei fondi previdenziali integrativi, risolvendo così il dilemma di una vasta platea di interessati. I dubbi sono sorti a seguito del susseguirsi di tre importanti riforme che hanno toccato da vicino i citati fondi e hanno fissato in relazione agli iscritti forme diverse di tassazione per i tre periodi di intervento del legislatore (Dlgs. 124/93, Dlgs. 47/2000, Legge n. 252/2007).

Nello specifico, la questione più controversa è stata quella riguardante gli iscritti ai vecchi fondi: cioè, quelli preesistenti alla riforma del 1993. Riguardo ad essi non era chiaro se le somme percepite sotto forma di capitale da un fondo pensione dovessero essere sottoposte a tassazione separata con l’aliquota del Tfr oppure se tale aliquota avesse dovuto riguardare solo la quota costituita dai premi riscossi mentre ai rendimenti si dovesse applicare l’aliquota del 12,50%.

Questa la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del dlgs n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:
 
a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del Tuir, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985;
b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del Tuir
”.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, p. 35 - Prelievo a due vie per i vecchi iscritti - Santacroce

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