Interessi moratori in capo al Comune

Pubblicato il



La Cassazione, con sentenza n. 19040 del 2010, si è occupata di una vicenda in cui una società vincitrice di un appalto pubblico aveva ottenuto, in primo grado, la condanna del Comune al pagamento degli interessi moratori maturati per il ritardato saldo. L'ente aveva, per contro, contestato la debenza degli interessi moratori sia in considerazione del fatto che il ritardo non era dovuto a sua colpa in quanto dipendeva dall'erogazione di finanziamenti dovuti da parte della Regione, sia per la presenza nel capitolato speciale di gara di una specifica clausola che escludeva detti interessi in caso di mancata erogazione dei finanziamenti. 

La Corte di legittimità, in particolare, ha confermato le decisioni di merito dichiarando inammissibile il ricorso del Comune. Sottolineata, nella decisione, la nullità di una clausola di tale tenore.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 – Nulla la clausola che non prevede interessi di mora - Rossi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito