Istanza di rimborso Iva non residenti entro il termine più ampio di due anni

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La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 8690 depositata il 12 aprile 2010, ha sancito che il termine semestrale vigente fino al 31 dicembre 2009 per la presentazione della domanda di rimborso dell'Iva pagata in Italia dagli operatori non residenti, ai sensi dell'art. 38-ter del dpr 633/72, non è perentorio. E' possibile presentare l'istanza anche successivamente, entro il termine di decadenza biennale fissato, in via residuale, dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 546/92.

Secondo la Corte, non esistendo nell’ordinamento interno un principio generale che limiti il diritto di proporre istanza di rimborso, deve applicarsi il termine perentorio biennale previsto dal sopracitato Dlgs. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto di rigettare anche la richiesta formulata dall’agenzia delle Entrate, che invocava a tal proposito la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea. Si è appurato che oggetto di interpretazione non è la norma comunitaria, ma la norma nazionale, benché puramente riproduttiva di quella comunitaria.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 36 – Rimborso dei non residenti senza termine perentorio – R. Po.
  • ItaliaOggi, p. 24 – Iva degli operatori esteri, rimborso in termini non perentori - Ricca

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