Istruzioni per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità

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La Direzione regionale Lombardia ha rilasciato un chiarimento valido per i professionisti di tutta Italia in cui si specifica qual è il momento in cui gli stessi professionisti possono considerarsi abilitati ad apporre il visto di conformità sulle compensazioni di crediti superiori ai 15mila euro.

La Dre lombarda comunica che l’inserimento dei nominativi nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del suddetto visto decorre dal momento stesso in cui si fa la richiesta e nel caso si presenti la necessità di integrare la documentazione (aggiungendo ulteriori documenti), tutto ciò non modifica la data di ingresso tra i verificatori.

I professionisti devono fare un’apposita comunicazione alla Dre competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione richiesta. La comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R. Il rilascio dell’autorizzazione ad apporre il visto è condizionato dalla verifica dei requisiti richiesti, con particolare riguardo per la polizza assicurativa, che non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico. Se il professionista opera all’interno di uno studio associato può presentare come propria garanzia la polizza assicurativa stipulata dallo studio stesso per i rischi professionali.

In un secondo momento, sarà la stessa direzione regionale dell’agenzia delle Entrate che avviserà i professionisti interessati, comunicando la data a partire dalla quale sono stati iscritti tra i verificatori e ciò servirà solo per dissipare ogni eventuale residuo dubbio. Il tutto dopo aver verificato la completezza della comunicazione e le caratteristiche dell’assicurazione. Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere a comunicare – entro 30 giorni dalla data in cui si verificano – ogni variazione di dati comunicati e far prevenire periodicamente il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio della polizza è stato suddiviso in rate.

Il riscontro positivo da parte dei professionisti è considerato essenziale per consentirgli di svolgere correttamente la loro attività. Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, si augura che dalle entrate giungano risposte certe in tempi ragionevoli. Per il presidente “è una questione di trasparenza amministrativa, perché non si possono mettere i professionisti in condizione di rilasciare visti al buio”.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 35 – Per il “visto” è sufficiente la comunicazione – G. Tr.

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