L’ “avviso” trova la sanatoria

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La sentenza della Suprema Corte n. 10535, dell’8 maggio 2006, impone di considerare un accertamento l’atto che il Fisco ha denominato avviso di liquidazione ma che nella sostanza palesa una “articolata e complessa ricostruzione della volontà espressa dall’assemblea e di atti con tale volontà collegati, e la risoluzione di complesse questioni giuridiche, attività che presenta un’incontestabile valenza impositiva ed avrebbe dovuto, quindi, essere espressa attraverso un atto di accertamento”. Nel caso di contestazione dell’atto è, perciò, ammessa la definizione della lite pendente tramite condono. Già nella precedente sentenza della Corte costituzionale n. 430 del 1998 si affermava che la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la natura di atto impositivo e su questo principio si formava una consolidata giurisprudenza.   

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