La contestazione vale solo se contemporanea al verificarsi dell'illecito amministrativo

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Un principio inequivocabile viene dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari numero 13/02/10, che ha stabilito che la constatazione di un illecito amministrativo deve avvenire contestualmente al suo verificarsi. Non può consentirsi che un’azione od una omissione non personalmente constatate dai verificatori - Guardia di finanzia, per il caso di uno scontrino fiscale non emesso da un commerciante verso un finanziere fuori servizio che avrebbe di conseguenza chiamato una pattuglia della Gdf per la constatazione dell’illecito - venga sanzionata.
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