La continuazione non preclude, da sola, la tenuità del fatto

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La continuazione non preclude, da sola, la tenuità del fatto

In due recenti informazioni provvisorie datate 27 gennaio 2022, l'Ufficio stampa della Cassazione ha anticipato le soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite penali rispetto a due questioni controverse ad esse sottoposte, rispettivamente riguardanti l'applicazione della pena su richiesta delle parti e la continuazione dei reati.

Patteggiamento. Sospensione condizionale subordinata ad attività non retribuita?

Nel primo caso, è stato domandato se nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice potesse subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p., e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato.

Da chiarire anche se il computo della durata della prestazione della predetta attività dovesse essere effettuato riferendosi unicamente al criterio del non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio della durata massima di 6 mesi.

Nell'informazione provvisoria n. 1/2022, si rende noto che le Sezioni Unite penali hanno risposto negativamente al primo quesito, precisando che nei patteggiamenti l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, se previsto, la durata: in mancanza di pattuizione su tali elementi la richiesta deve essere integralmente rigettata.

Per il massimo Collegio di legittimità, inoltre, la durata della prestazione in esame soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di 6 mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. c.p. e 54, comma 2, D.lgs. n. 274/2000, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, c.p. (non superamento della durata della pena sospesa).

Tenuità del fatto non esclusa dalla continuazione dei reati

Nel secondo caso - riportato nella nota provvisoria n. 2/2022 - alle Sezioni Unite penali è stato chiesto se la continuazione tra reati fosse ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo fosse solo in presenza di determinate condizioni.

Di seguito la soluzione: "La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni  previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale".

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