La contribuzione 2015 per artigiani e commercianti

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L’INPS, con circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, ha comunicato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65% e che per il medesimo anno continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni continuano, invece, ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

A tal proposito la circolare rammenta che l’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Infine, viene sottolineato che per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1, Legge n. 488/99, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Seguono le indicazioni relative a:

- contribuzione IVS sul minimale di reddito;

- contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;

- massimale imponibile di reddito annuo;

- contribuzione a saldo;

- imprese con collaboratori;

- affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Termini e modalità di versamento

I contributi vanno versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.
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