La detenzione di software pirata non è sufficiente per la condanna penale

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Il Tribunale di Roma si è pronunciato, lo scorso 15 novembre 2010, su di un procedimento penale instaurato in capo ad un imprenditore accusato del reato di abusiva duplicazione o di detenzione di file sprovvisti di licenza d’uso dopo che la Guardia di finanza aveva reperito, presso la sede dell'impresa, ben 270 software privi di licenza utilizzati da circa 300 persone.

Per i giudici della capitale, la semplice detenzione dei software pirata non era sufficiente, di per sé, per far ritenere integrata la fattispecie contestata. Occorreva, nei fatti, dimostrare che l'imputato aveva copiato i software oppure aveva usato i cosiddetti crack, file utilizzabili per aggirare le protezioni dei software. In mancanza di una prova a ciò deputata, l'imputato è stato assolto con formula piena “perchè il fatto non sussiste”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Software pirata: condanna soltanto con prove stringenti - Longo

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